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Ordinanza — n. 20703/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural extinction caused by the plaintiff's failure to accept the defendant's withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to formally accept the defendant's withdrawal from the proceedings. Although the lower courts had ruled in favor of the Trenitalia employees regarding their holiday pay, the procedural defect prevented the appeal from being heard on its merits. Consequently, the court dismissed the case and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ.; The failure of the opposing party to accept a withdrawal renders the withdrawal ineffective, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

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procedural extinction withdrawal acceptance cassation appeal litigation costs virtual default labor dispute procedural defect indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass.
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
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PDFBox: AULA 'A' 2895 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8448-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro BARDONE UMBERTO, LUDOVICO PAOLO, GALBIATI VILLA ALESSANDRO, FAVA ANDREA, LO CICERO SAVERIO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO FRANCESCHINIS, ANDREA BORDONE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 813/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 722/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N. 8448/2023 Cron. Rep. Ud. 05/06/2025 Numero registro generale 8448/2023 Numero sezionale 2895/2025 Numero di raccolta generale 20703/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 RILEVATO che 1.La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale della che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti di Trenitalia, aveva accertato il loro diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme per ciascuno specificate.

2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell’indennità di assenza dalla residenza, dell’indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. Entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO che 1.Attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte del controricorrente induce – in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, considerato il vasto contenzioso che ha Numero registro generale 8448/2023 Numero sezionale 2895/2025 Numero di raccolta generale 20703/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 visto in questa sede la soccombenza della ricorrente - a porre a carico della suddetta parte le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi – tipici - di rigetto dell’ impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso nella Adunanza camerale del 5 giugno 2025. La Presidente Adriana Doronzo Numero registro generale 8448/2023 Numero sezionale 2895/2025 Numero di raccolta generale 20703/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Numero registro generale 8448/2023 Numero sezionale 2895/2025 Numero di raccolta generale 20703/2025 Data pubblicazione 22/07/2025