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Ordinanza — n. 20700/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, overturning lower court's nullity ruling on tax assessment signed by non-director.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20700/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared a tax payment notice null. The lower court had invalidated the notice because it was signed by a staff member lacking formal director qualifications, citing a Constitutional Court decision. The Supreme Court reversed this, holding that the validity of tax assessment acts does not depend on the holder possessing director-level qualifications under the relevant tax code.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 3, DPR n. 600 del 1973; The validity of tax assessment acts is not affected by the lack of director-level qualifications in the signatory, provided they hold the requisite third-area functional status.

Parole chiave

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tax assessment validity director qualification requirement nullity of administrative act third area functional status tax authority delegation cassa di disoccupazione indennità di disoccupazione per dirigenti restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 42, comma 3, DPR n. 600 del 1973
3 c.p.c.) con riferimento all’art. 42, comma 3, del dpr n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 37 del 2015
Cassazione n. 220 del 2014
Cassazione n. 2280 del 2015
Cassazione n. 23782 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9894-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro CRISTY DI RUSSO C. S.N.C.; -intimata – avverso la sentenza n. 474/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/11/2021 R.G.N. 274/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.9894/2022 Cron. Rep. Ud18/06/2025 RILEVATO che 1.Con sentenza in data 5 novembre 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Enna nei confronti della Cristy Di Russo C. s.n.c., notificata in data 8 settembre 2011 ed emessa a seguito dell’avviso di irrogazione di sanzione in materia di lavoro sommerso.

2. In particolare, il giudice di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto all’iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto la sopravvenuta nullità della iscrizione a ruolo e l’illegittimità dei relativi atti preliminari, in quanto posti in essere da soggetto privo di poteri poiché dotato di poteri dirigenziali conferiti in assenza di regolare concorso, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, affidandolo a un motivo. 3.1. La Cristy Russo C. s.n.c. è rimasta intimata. CONSIDERATO che 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 42, comma 3, del dpr n. 600 del 1973 asserendosi aver la Corte erroneamente annullato la cartella di pagamento ritenendo che l’atto presupposto di irrogazione della sanzione fosse affetto da nullità in quanto sottoscritto da soggetto sfornito di qualifica dirigenziale.

2. Il motivo è fondato. Occorre evidenziare, al riguardo, che, come correttamente rilevato dall’Agenzia impugnate, il personale della carriera direttiva cui si riferisce, ai fini della delega, il primo comma del citato art. 42, appartenga alla terza area funzionale. Ed invero, la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 37 del 2015, ha affermato che alla luce delle regole che presiedono all’organizzazione interna della Agenzia delle Entrate e della possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale (secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza tributaria di legittimità, ex plurimis, Cass. n. 220 del 2014), la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione di cui all’art.

42. Ne consegue che la questione della legittimità degli incarichi, non si riflette sulla validità degli atti con cui l’ufficio manifesta all’esterno la propria volontà.

3. Questa Corte, a partire da Cass. n. 2280 del 2015, ha chiarito che poiché in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 - di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale - nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012 (negli stessi termini, fra le più recenti, Cass. n. 23782 del 2024).

4. Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello, traendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 l’erroneo convincimento della rilevanza della qualifica dirigenziale, ha ritenuto altresì rilevante la mancata dimostrazione, da parte dell’Agenzia, del possesso da parte del Giamporcaro delle qualifiche e dei titoli per essere qualificato un dirigente e tale conclusione deve ritenersi contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizi