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Ordinanza — n. 20686/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows worker's claim for five minimum months' pay despite prior oral dismissal finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20686/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the worker's appeal against a lower court ruling that declared an oral dismissal ineffective. While the appellate court had ordered the employer to pay back wages and compensation, it deducted amounts received from other employment. The Court found the deduction invalid because the worker's right to the statutory minimum of five months' pay only arose after the lower court's decision, making the deduction improper. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted for a new trial to properly calculate the minimum compensation.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, d.lgs. 23/15; In cases of illegal dismissal under the Job's Act, the statutory minimum compensation of five months' pay applies even if the dismissed worker secured alternative employment shortly thereafter, rendering any prior earnings from such employment irrelevant to the minimum threshold.

Parole chiave

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Job's Act dismissal minimum compensation five months aliunde perceptum deduction oral dismissal invalidity remittitur for retrial annullamento del licenziamento licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2, d.lgs. 23/15
Tale principio è senza dubbio applicabile anche nell’ambito del licenziamento orale disposto nel contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. 23/15, c.d.
art. 92 c.p
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver compensato le spese.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.” Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989
476288 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23255/2023 R.G. proposto da ZANNINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TROISI ANTONIETTA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1335/2023 depositata il 09/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 9.5.23, in riforma di sentenza del 10.12.20 del Tribunale di Benevento, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inefficace il licenziamento orale del 31.10.16 intimato a Maurizio Zannini da Antonietta Troisi ed ha condannato ladatrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento al 15.10.18, detratto l’aliunde perceptum; ha quindi compensato le spese di lite.

Si tratta di licenziamento in regime del c.d. Job’s Act; la Corte ha ritenuto dimostrato il licenziamento con la produzione della comunicazione datoriale al centro dell’impiego di cessazione per licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) e non provata invece dal datore la forma scritta del licenziamento; ha ritenuto irrilevante e non provato l’accordo sindacale per far assumere il lavoratore dall’agenzia interinale; ha ritenuto di non poter disporre la reintegra perché l’azienda era cessata; ha ordinato il risarcimento fino alla sopraggiunta impossibilità totale della prestazione.

Avverso la sentenza ricorre al lavoratore per tre motivi; è rimasto intimato il datore. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2, comma 2, decreto legislativo 23/15 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto le cinque mensilità minime (cui il lavoratore ha interesse perché è stata assunto il mese seguente al licenziamento e la sentenza ha detratto l’aliunde perceptum). Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver compensato le spese.

Il terzo motivo deduce violazione del 132 numero 4 sulla compensazione delle spese. Il primo motivo è fondato. Il lavoratore ha dimostrato che il suo interesse all’accertamento dell’incomprimibilità della misura risarcitoria delle cinque mensilità è sorto solo a seguito della pronuncia della Corte che ha detratto l’aliunde perceptum (che nel caso importava retribuzione sin dal mese successivo al licenziamento), sicché la questione è esaminabile da questa Corte. In diritto, l’art. 2 suddetto prevede “con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.” Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992, Rv. 476288 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989, Rv. 464611 –01, ha precisato in passato che l’"aliunde perceptum" dal lavoratore illegittimamente licenziato, di cui la prova è posta a carico del datore di lavoro e necessaria ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio del medesimo, riguarda il danno eccedente la misura minima (pari a cinque mensilità di retribuzione) garantita dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Tale principio è senza dubbio applicabile anche nell’ambito del licenziamento orale disposto nel contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. 23/15, c.d. Job’s act. Può dunque affermarsi che, nell'ambito del contratto a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 23/15, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi del co. 1 dell’art. 2 del medesimo decreto, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del co. 2 dello stesso articolo, al lavoratore compete la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità anche nel caso in cui abbia trovato alternativa occupazionale prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l’aliunde perceptum (detraibile in generale dall’indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo.

Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla medesima corte territoriale in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione , anche per il regolamento del le