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Ordinanza — n. 20681/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses commercial agent's claim for commissions due to lack of written contract proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20681/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the commercial agent's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his commission claim. The agent argued that long-term commission payments and tax documents proved an agency relationship, but the court found these insufficient to meet the strict written form requirement. Consequently, the court ruled that without a valid written contract, the essential elements of the agency relationship could not be established.

Regesto Legislator

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Art. 1742 c.c.; Art. 1748, 1749 c.c.: The agency relationship must be proven in writing; generic invoices and tax codes without a formal contract fail to satisfy the statutory burden of proof.

Parole chiave

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commercial agency contract written form requirement burden of proof commission payments Cassazione ordinanza agente compenso per prestazioni responsabilità contrattuale per persona ausiliaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1742 c.c.
Art. 1748 c.c.
Art. 1749 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13 DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 1742 c.c
articoli 2697 c.c
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto il diritto a compensi e rimborso spese.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONELLA PAGETTA Presidente FABRIZIO AMENDOLA Consigliere FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO Consigliere FRANCESCO BUFFA Relatore VALERIA PICCONE Consigliere Oggetto: ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO Ud.18/06/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19800/2023 R.G. proposto da: CARCAS REGNAUD GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER N.43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO (LZZGDE76A05A783I) rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCHINO LUIGI (BCCLGU61B15A783L) -ricorrente- contro CECAS S.C.-CENTRO COOPERATIVO AGROALIMENTARE SANNITA-, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBINO 16, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI ERMINIA (MZZRMN65D68F839G) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 569/2023 depositata il 28/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 28.3.23 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza 30.11.20 del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la domanda di pagamento di compensi vari quale agente di commercio formulata dall’odierno ricorrente. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non provato per iscritto il rapporto di agenzia come prescritto dall’articolo 1742 del codice civile e non provate prestazioni in favore dell’asserito proponente.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso il datore. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 1748, 1749, 2697 c.c., 115 ,116 e 132 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto provato il rapporto tra le parti in ragione della corresponsione di provvigioni per lungo tempo, come documentato da fatture genericamente richiamate e dal rilascio del cud, e dalla mancata contestazione di tali fatti.

Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Il motivo è privo di pregio, atteso che gli elementi indicati dalla parte non consentono di superare gli oneri di parte rispetto della forma scritta ad probationem del rapporto (imposti dall’art. 1742 c.c.), con tutti i suoi elementi (obblighi, compensi provvigionali, ecc.), tanto più che la parte non li trascrive neppure al fine di evidenziare la risultanza degli elementi essenziali minimi del rapporto. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto il diritto a compensi e rimborso spese.

Il motivo, che peraltro non trascrive né richiama i contratti conclusi asseritamente grazie alla sua opera né le spese sostenute, è inammissibile anche in considerazione del mancato accertamento del rapporto in essere tra le parti che ne costituisce l’indefettibile presupposto. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025. La Presidente Antonella Pagetta Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025 Numero registro generale 19800/2023 Numero sezionale 3156/2025 Numero di raccolta generale 20681/2025 Data pubblicazione 22/07/2025