Cassation court dismisses appeal due to withdrawal with cost compensation, extinguishing the proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's withdrawal of the appeal, which was accepted by the defendant with mutual cost compensation. Although the lower courts had previously awarded vacation indemnity to workers, the plaintiff voluntarily abandoned the case during the trial. Consequently, the judgment was not rejected on merits but terminated due to the parties' agreement to settle costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 del contratto collettivo; Art. 1362 c.c.: When a party withdraws an appeal with the opposing party's consent and cost compensation, the proceedings are extinguished rather than dismissed on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29610/2020 R.G. proposto da IVRL ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO (PTRNLD61D26H224J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORO EZIO (MROZEI77S03C933I) -ricorrente- contro CASSANO VITO, MARSIGLIA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DE MARCHIS CARLO (DMRCRL64E02G702F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANGIA ENRICA (MNGNRC59R59C335U) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 436/2020 depositata il 26/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 26.5.20 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 10.6.19 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto il ricorso di due lavoratori di IVRI e dichiarato il loro diritto all’importo di euro 20, a titolo di indennità di vacanza contrattuale di cui all’articolo 109 del contratto collettivo per i dipendenti di istituti di imprese di vigilanza privata servizi fiduciari, ritenendo che lo stesso fosse elemento fisso della retribuzione del calcolo della retribuzione normale di lavoro, con il conseguente diritto al computo dell’importo nel calcolo utile della determinazione degli istituti contrattuali e di legge, condannando alla società corrispondere delle somme conseguentemente dovute pari rispettivamente ad euro 369 e 375.
Avverso la sentenza ricorre il datore per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 109 del contratto collettivo, dell’art. 1362 c.c. e dell’accordo interconfederali 23.7.93. Parte ricorrente ha, in corso di causa, rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controparte, con compensazione delle spese. Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensate le sp