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Ordinanza — n. 20537/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies disciplinary dismissal of bus driver for procedural violation of Article 53 of R.D. 148/1931.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20537/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation nullified the appellate court's dismissal of the bus driver, ruling that the employer violated mandatory procedural safeguards under Article 53 of Royal Decree 148/1931. The employer had imposed a disciplinary sanction without first referring the case to the Disciplinary Council as required by law. Consequently, the dismissal was declared void, entitling the employee to reinstatement rather than compensation.

Regesto Legislator

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Art. 53 R.D. 148/1931; Art. 2, comma 1 D.Lgs. 23/2015: A disciplinary dismissal imposed by the employer after a timely request for Disciplinary Council intervention is null and void due to violation of mandatory procedural rules, granting the worker the right to reinstatement.

Parole chiave

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disciplinary dismissal nullity procedural safeguards violation Royal Decree 148/1931 reinstatement right mandatory procedural rule abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della licenza condurre multa disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 53 R.D. 148/1931
666975 - 02) che in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d.
Art. 2, comma 1 D.Lgs. 23/2015
148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
Art. 18, comma 6 R.D. 148/1931
articolo 2729 c.c
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2729 c.c., in relazione al governo delle presunzioni.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n. 23997
Anche altre controversie analoghe, nelle quali si poneva una identica questione di diritto, sono state decise in senso favorevole ai lavoratori: Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n. 23997 e Cass.
Cass. sez. lav., 31 gennaio 2024, n. 2859
Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n. 15355
2859 (promosse contro lo stesso datore di lavoro del presente procedimento), e Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n. 15355.
Cass. sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12113/2022 R.G. proposto da CAMILLERI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato CACI NELIDE (CCANLD74D55B602R) rappresentato e difeso dall'avvocato DANILE GIUSEPPE (DNLGPP63P03H159F) -ricorrente- contro TUA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO (BRSCRL46T09F839S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCELFO ROBERTO (SCLRRT76L09C351U), ARMENTANO ANTONIO (RMNNTN63P18F735D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 124/2022 depositata il 07/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 7.4.22 la corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del 13.4.21 del tribunale di Agrigento, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condannato il datore a pagare l’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il fatto ascritto dimostrato (vendita da conducente di bus di un biglietto già vidimato e di cui non avrebbe dovuto avere disponibilità e l’incasso del relativo importo con maggiorazione, oltreché un altro fatto minore); il fatto è stato comprovato secondo la corte con una relazione di una società investigativa e con la prova testimoniale, essendo risultato che accertamenti erano stati fatti su tutti gli autisti e che l’indagine aveva portato un decreto di rinvio giudizio e ad un procedimento penale; il fatto era stato quindi inquadrato dalla corte in una prassi sistemica sicché il licenziamento era ritenuto proporzionato (il giudice di primo grado invece aveva ritenuto insufficiente la prova, non bastando a ciò la pendenza del procedimento penale); la corte territoriale ha rilevato ex articolo 18 comma 6 che le violazioni delle garanzie procedimentale dell’articolo 53 regio decreto 148 del 31 non rilevano più dopo la legge 92 del 12 se non nel senso che determina l’inefficacia della sanzione a meno che il licenziamento non difetti di giustificazione, ciò che nel caso non avveniva.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo lamenta la mancata applicazione dell’articolo 53 del regio decreto 148 del 31 e le relative garanzie procedurali. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 234 della legge 300 del 70 quanto al rilievo dell’attività investigativa. Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2729 c.c., in relazione al governo delle presunzioni.

Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 1175 1375 2106 2119, 41 e 42 regio decreto 148 del 32, e 66 numero 4 lettere B, D e l del contratto collettivo nazionale lavoro autoferrotranvieri. Il primo motivo è fondato. Invero, questa Corte ha già affermato, in fattispecie simile alla presente (Sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025, Rv. 673565 - 01) che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

Anche altre controversie analoghe, nelle quali si poneva una identica questione di diritto, sono state decise in senso favorevole ai lavoratori: Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n. 23997 e Cass. sez. lav. 31 gennaio 2024, n. 2859 (promosse contro lo stesso datore di lavoro del presente procedimento), e Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n. 15355. In precedenza, si era anche affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 6765 del 07/03/2023, Rv. 666975 - 02) che in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.

Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, all