Italian Court dismisses appeal by declaring the subject matter of the dispute ceased due to a settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following a settlement agreement reached by the parties. Carolina D'Ettorre had appealed a lower court ruling ordering her to pay wage differences to Maria Assunta Nuccio, but the defense submitted a conciliation record proving a transaction. Consequently, the court found no interest to continue the proceedings and ordered the costs to be compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement agreement, the subject matter of the dispute is deemed ceased, precluding further litigation and exempting the appellant from the obligation to pay additional unified contribution fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23428-2021 proposto da: D'ETTORRE CAROLINA, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE BRUNETTI, GIUSEPPE SEMERARO; -ricorrente - contro NUCCIO MARIA ASSUNTA, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO CARACUTA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 152/2021 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 92/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Cessazione della materia contendere R.G.N.23428/2021 Cron. Rep. Ud20/05/2025 Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’appello di Carolina D’Ettorre, confermando la decisione di primo grado che l’aveva condannata al pagamento, in favore di Maria Assunta Nuccio, di differenze retributive.
2. Avverso tale sentenza Carolina D’Ettorre ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Maria Assunta Nuccio ha resistito con controricorso.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:
1. Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., i difensori della ricorrente hanno trasmesso il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 18 aprile 2025 ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
5. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di li