Italian Court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual withdrawal of lawsuit under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following a mutual withdrawal of the appeal and counter-appeal by the parties. IGT Lottery S.R.L. had challenged a lower court ruling regarding an employee's demotion and associated damages, while the opposing company and the employee themselves resisted the appeal. The court ruled that the procedural act of withdrawal, accepted by all parties, legally terminated the proceedings without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 163 cod. proc. civ.: The civil procedure code provides that a lawsuit is extinguished when the parties mutually withdraw their claims, rendering further judicial examination unnecessary.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10237-2021 proposto da: IGT LOTTERY S.R.L. (già LOTTOMATICA HOLDING S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, FEDERICA PATERNO', MASSIMO DRAMIS; -ricorrente principale - contro LOTTOMATICA SCOMMESSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, FEDERICA PATERNO', MASSIMO DRAMIS; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro FABRIZIANI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELANGELO SALVAGNI; -controricorrente a l ricorso di IGT LOTTERY S.R.L.
Oggetto R.G.N.10237/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2025 avverso la sentenza n. 1975/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2020 R.G.N. 1901/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE 1.Con sentenza in data 8 ottobre2020, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del distacco disposto in data 17 gennaio 2017 del ricorrente, Marco Fabriziani, presso Lottomatica Scommesse S.p.A., condannando Lottomatica Holding S.r.l. all’adibizione del lavoratore a mansioni rientranti nella VI categoria del CCNL, nonché la stessa e la Lottomatica Scommesse S.p.A., in solido, per il periodo decorrente dal I febbraio 2017 al pagamento, in favore del Fabriziani, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al 20% della retribuzione netta percepita nelperiodo considerato oltre accessori.
2. Inparticolare, la Corte, andando parzialmente di contrario avviso rispetto all’iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto, sulla base dell’esame dell’attività istruttoria svolta, che, a seguito del distacco operato presso la Lottomatica Scommesse S.p.A. a decorrere dal I febbraio 2017, si fosse verificato un demansionamento del lavoratore ed escludendo la prova circa un pregiudizio esistenziale derivante da tale demansionamento ha, tuttavia, ritenuto che l’adibizione a mansioni inferiori all’atto del distacco -non accettata dal lavoratore - comportasse una responsabilità in solido nei confronti del medesimo del distaccante e del beneficiario, quest’ultimo per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori, il primo a cagione dell’illegittimità del distacco che lo rendeva, conseguentemente, unico datore di lavoro.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso IGT Lottery S.r.l. (già Lottomatica Holding S.r.l.), affidandolo a sei motivi. 3.1. Resiste, con controricorso, Lottomatica Scommesse S.r.l. e spiega, altresì, ricorso incidentale con sei motivi.
4. Resiste, con controricorso, Marco Fabriziani. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di ricorsoprincipale si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché dell’art. 116, comma I, cod. proc. civ., in relazione ai capi della sentenza in cui la Corte di merito ha ravvisato una dequalificazione del lavoratore. 1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. e dell’art. 1 del CCNL Metalmeccanici in relazione ai capi della sentenza di secondo grado in cui la Corte ha ritenuto la riconducibilità delle mansioni del dipendente al V livello anziché al VI del CCNL di categoria. 1.2.
Con il terzo motivo, si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 115 comma I cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società non avesse specificato e provato l’“allegata modifica degli assetti organizzativi tali da consentire l’assegnazione di mansioni del livello inferiore”. 1.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art.2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha riconosciuto un danno alla dignità professionale per effetto della ritenuta dequalificazione a decorrere dal I febbraio 2017. 1.4.
Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art. 2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha quantificato il “danno alla dignità professionale” in una “somma pari al 20% della retribuzione netta mensile percepita”. 1.5. Con il sesto motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 comma III del D. Lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1364 con civ. e 116 cod. proc. civ. e 1 parte 8 del CCNL Metalmeccanici là dove la Corte, ravvisando una violazione dell’art. 30, ha dichiarato l’illegittimità del distacco del Fabriziani per mancato consenso del medesimo al mutamento di mansioni.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché dell’art. 116, comma I, cod. proc. civ., in relazione ai capi della sentenza in cui la Corte di merito, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ravvisato una dequalificazione del lavoratore. 2.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. nonché dell’art.1 del CCNL Metalmeccanici in relazione ai capi della sentenza di secondo grado in cui la Corte ha ritenuto la riconducibilità delle mansioni del dipendente al V livello anziché al VI del CCNL di categoria. 2.2.
Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 115 comma I cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società non avesse specificato e provato l’ “allegata modifica degli assetti organizzativi tali da consentire l’assegnazione di mansioni del livello inferiore”. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art.2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha riconosciuto un danno alla dignità professionale per effetto della ritenuta dequalificazione a decorrere dal I febbraio 2017. 2.4.
Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 e 2729 cod. civ. anche in relazione all’art. 2103 cod. civ. con riferimento ai capi della sentenza in cui la Corte ha quantificato il “danno alla dignità professionale” in una “somma pari al 20% della retribuzione netta mensile percepita”. 2.5. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 comma III del D. Lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1364 con civ. e 116 cod. proc. civ. e 1 parte 8 del CCNL Metalmeccanici là dove la Corte, ravvisando una violazione dell’art. 30, ha dichiarato l’illegittimità del distacco del Fabriziani per mancato consenso del medesimo al mutamento di mansioni.
Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio. La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio. Nulla