Court dismisses appeal and assigns jurisdiction to Rome based on temporary assignment location at time of claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maurizio Pece's appeal against the Lucca Tribunal's declaration of incompetence, ruling that jurisdiction lies with the Rome Tribunal. Pece argued that the disciplinary facts occurred before his temporary transfer and that his residence remained in Lucca, while the State contended the law requires jurisdiction based on the actual place of service at the time of the claim. The court upheld the established principle that temporary assignments determine territorial jurisdiction, dismissing Pece's factual arguments regarding residence and the timing of the transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413, quinto comma, c.p.c.; Art. 42 cod. proc. civ.: In cases involving temporary assignment of public employees, territorial jurisdiction is determined by the location where the employee actually performs duties at the time the claim is filed, disregarding the employee's permanent residence or the location where the disciplinary facts occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26092/2024R.G. proposto da PECE MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN MARCO SBRANA -ricorrente- contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE LUCCA n. 438/2024 depositata il 21/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Presidente Relatore ANNALISA DI PAOLANTONIO. FATTI DI CAUSA 1. Maurizio Pece, dipendente dell’Ispettorato del Lavoro con qualifica di ispettore tecnico, area terza F3, assegnato alla sede di Lucca e poi distaccato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, presso l’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Roma, ha impugnato, con ricorso al Tribunale di Lucca del 24 maggio 2024 , la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno, irrogata con decreto direttoriale n. 8 del 1° marzo 2022, e ha domandato l’accertamento dell’illegittimità della sanzione nonché la condanna dell’amministrazione resistente a restituire la somma trattenuta dalla retribuzione del mese di marzo 2022.
2. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Ispettorato, con ordinanza del 21 novembre 2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha ritenuto competente il Tribunale di Roma, in quanto al momento del ricorso il Pece risultava distaccato, a decorrere dal 1° luglio 2023, presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma.
3. Avverso tale pronuncia Maurizio Pece ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., al quale ha opposto difese con controricorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
4. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Maurizio Pece assume che erroneamente il Tribunale ha declinato la competenza e fa leva sulla natura temporanea del distacco, disposto ai sensi della legge n. 104/1992, nonché sulla circostanza che i fatti in relazione ai quali la sanzione disciplinare è stata irrogata si sono verificati nel periodo antecedente all’assegnazione, solo momentanea, alla sede di Roma. Aggiunge che, nonostante l’avvenuto distacco, egli risulta ancora residente in Lucca e sottolinea anche che la ritenuta competenza del Tribunale di Roma ostacolerà l’attività difensiva e l’assunzione dei mezzi istruttori, poiché nessuno dei testi indicati risulta residente o in servizio nel circondario dell’anzidetto Tribunale.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, giacché l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione di cui all’art. 413, quinto comma, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento della proposizione della domanda ( cfr. Cass. n. 16005/2025; Cass. n. 3320/2020; Cass. n. 24524/2019; Cass. n. 19624/2019). 2.1. Il ricorso non prospetta argomenti idonei ad indurre un ripensamento del principio più volte enunciato, e la regula iurisnon può essere derogata facendo leva solo sul dato, meramente fattuale, della residenza dei testi e dello stesso ricorrente.
4. In via conclusiva, rigettato il ricorso, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento. 4.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. La disposizione richiamata trova applicazione anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. n. 11331 /2014 ;
Cass. n. 13636 /2020; Cass. n. 19867/2025). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a no