Supreme Court annuls appeal court ruling on litigation costs due to irreconcilable contradiction between judgment's reasoning and operative part.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Rome Court of Appeal's decision regarding litigation cost allocation due to a fatal contradiction between its reasoning and operative text. While the court argued in its reasoning that costs should be fully compensated between parties, it ordered only partial compensation in the final ruling. The Court held that such an irreconcilable inconsistency between motivation and decision renders the judgment null and void under Article 156 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A judgment is null if it contains an irreconcilable contradiction between its reasoning and operative part that cannot be cured by integration or correction, as the act lacks the essential unity required to achieve its legal purpose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24687-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro PROSPERI MANGILI LORENZO, rappresentato e difeso da sè stesso; -controricorrente - nonchè contro WOOLLEY PATRIK NORMAN; -intimato - avverso la sentenza n. 961/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2021 R.G.N. 2320/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.24687/2021 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 R.G. 24687/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 24.3.2021 n. 961, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, accoglieva l’appello di Wolley Patrick Norman, secondo il principio di diritto enucleabile dalla sentenza di rinvio e alla quale ha ritenuto di doversi uniformare, riguardo alla qualificazione della pensione del Wooley, quale pensione di vecchiaia, la sua cumulabilità con i redditi derivanti dalla rioccupazione successiva al pensionamento e il conseguente diritto del ricorrente alla percezione della pensione, nonostante lo svolgimento di altra attività lavorativa; compensava, infine, per metà le spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio, ponendo a carico dell’Inps la restante metà delle spese.
Avverso la statuizione sulle spese, l’Inps ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo di ricorso, mentre l’Avv, Lorenzo Prosperi Mangili, procuratore antistatario di Wolley Patrick Norman, ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’articola 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione: infatti, nella motivazione della sentenza, i giudici del rinvio condividendo le ragioni poste a base della regolamentazione delle spese operata in primo grado e in grado di appello, ritenevano di compensare integralmente tra le parti le spese di ogni fase e grado e ciò, perché ritenevano, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps, che la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio era totalmente riportata al loro vaglio; tuttavia, nel dispositivo compensavano solo per metà le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, ponendo a carico dell’Inps la restante metà.
Il motivo è fondato. In via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva del procuratore antistatario, quale controricorrente, perché il ricorso dell’Inps non contesta la dichiarazione di antistatarietà (per la quale l’antistatario gode di un’autonoma legittimazione rispetto alla parte che ha difeso in giudizio), ma la compensazione parziale delle spese di giudizio in sede di rinvio, per la quale l’unico legittimato passivo è la parte a cui favore la compensazione parziale è stata disposta (cfr. Cass. n. 27166/16, secondo cui l’antistatario è legittimato a impugnare o resistere solo sulla distrazione delle spese e non anche sulla misura delle stesse).
Il motivo è fondato, perché sussiste una effettiva contraddizione tra quanto esposto in motivazione: “pertanto, reputa la Corte che, richiamando e condividendo le ragioni poste a base della regolamentazione delle spese operata in primo grado e in grado di appello, le spese di ogni fase e grado possono essere integralmente compensate tra le parti”, e quanto esposto in dispositivo: “compensa per metà le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio e pone a carico dell’Inps la restante metà”: tale contraddizione non può essere superata e merita di essere sanzionata.
Deve farsi applicazione, infatti, del principio più volte ribadito dalla giurisprudenza,secondo il quale l'incoerenza tra dispositivo e motivazione, allorquando non configuri un mero errore materiale e non possa essere sanato nè facendo applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, nè con il procedimento di correzione degli errori materiali, determina la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, difettando tale atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato (cfr. ex plurimis:
Cass. 27 gennaio 2006 n. 1729; Cass. 3 agosto 2004 n. 14845, che però esclude la nullità solo quando vi sia una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, ed in tempi più risalenti, Cass. 7 febbraio 2000 n. 1335). In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione relativa alle spese e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini la questione della regolamentazione delle spese. P.Q.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte