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Ordinanza — n. 20362/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses ANAS appeal, upholding lower court's ruling on superior job classification for railway staff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20362/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed ANAS S.P.A.'s appeal against the Milan Court of Appeal's decision granting Nadia Costadoni and Anna Notari a higher job classification. ANAS argued that the workers' center was structurally simpler than a compartmental operational room and lacked specific collective bargaining agreements defining the superior role. The court rejected this, ruling that the collective agreements did not distinguish between the two structures, thereby confirming the lower court's finding that the workers' duties warranted the higher classification.

Regesto Legislator

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Art. 74 CCNL per il personale non dirigente ANAS; Art. 17 CCNL 17 luglio 2008: The collective agreements governing job classification do not distinguish between different operational room structures, meaning the superior role must be assigned based solely on the specific duties performed rather than the organizational complexity of the workplace.

Parole chiave

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job classification collective bargaining agreement railway staff operational room supreme court appeal labor dispute organizational structure compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 74 del CCNL per il personale non dirigente ANAS
in relazione all’art. 74 CCNL Personale non dirigente ANAS spa”.
Verbale di intesa del 17 luglio 2008 tra ANAS s.p.a. e le organizzazioni sindacali
Considerava, quindi, le declaratorie di addetto di sala operativa (B1) e di assistente alla sala operativa (B), contenute nell’accordo di cui al verbale di intesa del 17 luglio 2008 tra ANAS s.p.a. e le organizzazioni sindacali firmatarie del suddetto CCNL.
Modello Organizzativo degli Uffici Periferici Compartimentali del 22 giugno 2005
Verbale di Accordo del 14 novembre 2012
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20311-2023 proposto da: ANAS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EZIO MORO; -ricorrente - contro COSTADONI NADIA, NOTARI ANNA, rappresentate e difese dall'avvocato ADRIANO GIORGINI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 135/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2023 R.G.N. 1056/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’ANAS s.p.a. contro la Oggetto Inquadramento superiore R.G.N. 2 0311 / 202 3 Cron. Rep. Ud.14/05/2025 sentenza del Tribunale di Lecco n. 54/2022 che, decidendo nelle cause riunite promosse rispettivamente da Nadia Costadoni e da Anna Notari contro l’ANAS, in parziale accoglimento delle domande proposte dalle suddette ricorrenti, aveva dichiarato che alle stesse andava riconosciuta la qualifica di assistente di sala operativa da aprile 2008 e, per l’effetto, aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto in relazione al superiore inquadramento, con interessi e rivalutazione monetaria.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver dato conto di quanto considerato e deciso dal primo giudice e dei due motivi d’appello di ANAS, prendeva in considerazione, prima, nell’ambito dell’art. 74 del CCNL per il personale non dirigente ANAS, la declaratoria della posizione organizzativa ed economica B1 (vale a dire, quella assegnata alle due lavoratrici), e poi la declaratoria della superiore posizione organizzativa ed economica B, ossia, quella rivendicata in giudizio e riconosciuta dal giudice di prime cure. 2.1. Considerava, quindi, le declaratorie di addetto di sala operativa (B1) e di assistente alla sala operativa (B), contenute nell’accordo di cui al verbale di intesa del 17 luglio 2008 tra ANAS s.p.a. e le organizzazioni sindacali firmatarie del suddetto CCNL.

3. Tanto premesso, disattendeva il motivo con il quale ANAS allegava che le due lavoratrici, inquadrate nel livello B1, avevano prestato servizio nel centro operativo stradale (COS) di Bellano e deduceva che il COS costituisce una struttura più semplice rispetto alla sala operativa compartimentale (SOC), in cui –a differenza che in quest’ultima – non è prevista la figura dell’assistente (B), essendo sufficiente la presenza di addetti di sala operativa (B1), coordinati e diretti dal responsabile.

4. Secondo la Corte, inoltre, neppure coglieva nel segno la censura di malgoverno delle risultanze istruttorie, incentrata in particolare sul profilo dell’aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile, individuato dal giudice di prime cure come elemento distintivo della professionalità dell’assistente di sala operativa rispetto a quella dell’addetto di sala operativa.

5. Così respinto il primo motivo di gravame, la Corte disattendeva anche il secondo, inerente la dedotta parziale estinzione del credito relativo alle differenze retributive, per intervenuta prescrizione.

6. Avverso tale decisione ANAS s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

7. Hannoresistito le intimate con unico controricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 39, 4, 41, 111 Cost., 2948 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto –Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. in relazione all’art. 74 CCNL Personale non dirigente ANAS spa”. In sintesi, la ricorrente torna a sostenere che “la sostanziale diversità del COS rispetto al SOC”, ed in tal senso richiama testualmente quanto dedotto alle pagg. 5 e ss. della memoria di costituzione in primo grado. Sostiene, quindi, che “la Corte territoriale ha omesso di considerare che solo l’attività della SOC è stata oggetto di apposita disciplina contrattuale collettiva e che, dunque, a contrario il fatto che la più semplice struttura del COS a cui i lavoratori erano addetti non fosse stata oggetto di apposita disciplina, anche per quanto riguarda gli aspetti mansionistici, avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda di inquadramento superiore”.

3. Il primo motivo è infondato.

4. E’ sufficiente in tal senso considerare che la sentenza impugnata, in punto di prescrizione dei crediti azionati , è conforme all’orientamento delineato in Cass., sent. 6.9.2022, n. 26246, che la Corte territoriale ha esplicitamente richiamato nella propria motivazione. 4.1. Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare ex professola questione postasi in merito all’incidenza sul regime della prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti introdotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246). 4.2.

Tale orientamento è stato successivamente confermato in numerose decisioni di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n. 21640/2023, n. 25477/2023). 4.3. Il Collegio, perciò, intende dare continuità a tale ormai consolidato indirizzo, dal quale non intravede alcuna ragione per discostarsinel caso di specie; alla luce di tale indirizzo deve escludersi che la interpretazione della disciplina di riferimento presenti profili di incostituzionalità i quali risultano prospettati in termini di assoluta genericità dall’odierna parte ricorrente.

5. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

6. La Corte territoriale, nel respingere la tesi attualmente riproposta dalla ricorrente, aveva considerato che: “L’appellante, tuttavia, non indica alcun accordo collettivo, regolamento o documento organizzativo interno a fondamento dell’affermata distinzione tra sala operativa compartimentale (SOC) e centro operativo stradale (COS): mentre la sala operativa compartimentale è struttura organizzativa prevista e disciplinata dal verbale di intesa sindacale del 17 luglio 2008 sopra richiamato, nessuna fonte di disciplina del COS è stata indicata e prodotta in atti.

Risultano, pertanto, prive di riscontro le deduzioni di parte appellante in ordine alle più limitate e più semplici attività affidate al centro operativo stradale rispetto alla sala operativa compartimentale e, soprattutto, in ordine alla diversa struttura organizzativadei prim i , che non contemplerebbe la figura degli assistenti, ma solo degli addetti di sala operativa. Si rivela, pertanto, infondata la censura avverso la sentenza di primo grado per non avere adeguatamente valorizzato le asserite differenze organizzative, funzionali e tecnologiche tra le due strutture, in tesi emergenti dalla documentazione in atti”. 6.1.

Orbene, la stessa ricorrente riconosce che “la più semplice struttura del COS a cui i lavoratori erano addetti non fosse stata oggetto di apposita disciplina contrattuale, anche per quanto riguarda gli aspetti mansionistici”. Osserva in aggiunta il Collegio che tali aspetti (ossia, la struttura più semplice del COS e i relativi aspetti mansionistici) neppure risultano disciplinati nel Modello Organizzativo degli Uffici Periferici Compartimentali del 22 giugno 2005 (che è atto interno organizzativo, nondi natura collettiva) o nel Verbale di Accordo del 14 novembre 2012 (che è invece atto di natura collettiva), cui pure si riferiscono le deduzioni di primo grado di ANAS, pedissequamente richiamate in ricorso.

Rileva, ancora,il Collegio che le declaratorie generali per i livelli B1 e B di cui all’art. 74 del CCNL non fanno il benché minimo cenno a tali strutture organizzative (sia ai SOC che ai COS) e che quelle più specifiche di addetto sala operativa B1 e di assistente di sala operativa B dell’accordo del 17.7.2008 si riferiscono solo ad una “Sala Operativa”, e neppure menzionano la “Sala Operativa Compartimentale” (SOC in sigla, che pure non è esplicitamente citata in tali declaratorie). Inoltre, da tutte tali declaratorie neanche si trae che il discrimentra la figura di “addetto alla sala operativa” e quella, più elevata, di “assistente alla sala operativa” si fondi sulla diversa complessità, maggiore o minore, delle strutture in cui sono impiegate l’una o l’altra figura.

7. A fronte di questo quadro appare scorretta la conclusione che vorrebbe far trarre la ricorrente ANAS nel senso del rigetto della domanda di inquadramento superiore. Risulta, invece, ineccepibile la conferma da parte della Corte di merito di quanto già ritenuto dal primo giudice, e cioè che la sussunzione dell’attività svolta dalle ricorrenti nella figura di “assistente di sala operativa B” doveva essere operata esclusivamente in base alle declaratorie collettive, generali e specifiche (v. pagg. 7-8 della sua sentenza); operazione di sussunzione che la ricorrente in questa chiave neppure ha direttamente censurato.

8. La ricorrente, in quanto soccombente dev’essere condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de