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Ordinanza — n. 20357/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against workers' claim that employer's pre-notice indemnity was unjustified due to immediate job loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20357/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected Siram Veolia's appeal against a lower court ruling that ordered the company to repay withheld pre-notice indemnity. Workers argued they were forced to resign immediately after their employer announced a workforce mobility procedure and ceased operations at the site. The court upheld the appellate decision, finding that because the employer had already terminated its activities and exonerated the workers from duties, they had no legitimate interest in demanding a notice period or indemnity.

Regesto Legislator

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Art. 1856 c.c.; Art. 1857 c.c.: When an employer unilaterally terminates the business activity and immediately exonerates employees from work duties, the employer cannot claim the pre-notice indemnity as the workers have no interest in the notice period.

Parole chiave

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pre-notice indemnity mobility procedure cessation of activity employer liability unjust enrichment labor contract termination notice period indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1856 c.c.
Art. 1857 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 2118 cod. civ
Ritenere, dunque, che a fronte di tale espresso esonero, i lavoratori avrebbero dovuto riconoscere alla società datrice di lavoro un periodo di preavviso o corrisponderle l’indennità sostitutiva, contrasta con la stessa ratio dell’istituto disciplinato dall'art. 2118 cod. civ.
art 2118 c.c
Ritenere, dunque, che a fronte di tale espresso esonero, i lavoratori avrebbero dovuto riconoscere alla società datrice di lavoro un periodo di preavviso o corrisponderle l’indennità sostitutiva, contrasta con la stessa ratio dell’istituto disciplinato dall'art. 2118 cod.
art. 1569 cod. civ
Come è noto, l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 cod. civ.
art. 1750 cod. civ
per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 cod. civ.
art. 1833 cod. civ
per il contratto di agenzia, l'art. 1833 cod. civ.
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Ordinanza — n. 34649/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding partial reform and litigation costs allocation.
Ordinanza — n. 27140/2024 — snciv
Italian court dismisses appeal rejecting substitute notice pay in direct contract transfer cases. The court ruled that the collective agreement does not create continuity of employment. The court held that the collective agreement explicitly excludes continuity of employment in direct contract transfers, requiring a new labor relationship with the successor entity. Consequently, the substitute notice pay obligation applies only to the new employer, not the predecessor, as the legal relationship is severed. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement does not establish continuity of employment in direct contract transfers, necessitating a new labor relationship with the successor entity. Therefore, the substitute notice pay obligation applies solely to the new employer, not the predecessor. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement does not establish continuity of employment in direct contract transfers, necessitating a new labor relationship with the successor entity. Therefore, the substitute notice pay obligation applies solely to the new employer, not the predecessor. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement does not establish continuity of employment in direct contract transfers, necessitating a new labor relationship with the successor entity. Therefore, the substitute notice pay obligation applies solely to the new employer, not the predecessor.
Ordinanza — n. 24446/2025 — snciv
INPS appeal allowed; employer must pay substitute notice indemnity regardless of employee waiver.
Ordinanza — n. 28415/2024 — snciv
Court dismisses appeals regarding substitute notice pay solidarity in public contract subcontracting cases.
Ordinanza — n. 18170/2023 — snciv
Court allows worker's claim for substitute notice pay in bankruptcy, ruling it is a statutory right not requiring proof of actual loss.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2245-2021 proposto da: SIRAM VEOLIA INDUSTRY BUILDING S.P.A. (già SIMAV S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ENZO MORRICO, VALERIO PORCHERA; -ricorrente - contro BASSOLINO LUIGI, PETRAGLIA MARIO, PATALANO LUISA, CHIANESE GAETANO, IZZO MARIA FILOMENA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO ESPOSITO; -controricorrenti - nonchè contro ANSALDOBREDA S.P.A.; -intimata- Oggetto Dimissioni - Indennità sostitutiva del preavviso – Spettanza- Condizioni. R.G.N.2245/2021 Cron.

Rep. Ud.12/06/2025 avverso la sentenza n. 2004/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2020 R.G.N. 3151/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE. RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 2105/2016 dell’8.3.2016 il Tribunale di Napoli rigettava i ricorsi proposti dagli odierni controricorrenti volti ad ottenere la restituzione della trattenuta dell’indennità sostitutiva di preavviso operata dalla società datrice di lavoro Simav s.p.a. all’atto dell’erogazione delle competenze di fine rapporto.

Con i ricorsi, poi riuniti, i lavoratori premettevano di aver lavorato alle dipendenze di Simav presso il cantiere di Ansaldobreda s.p.a. in virtù di contratto di appalto di servizi intercorso tra le due società; che in data 26.3.2012 la Simav aveva comunicato l’avvio della procedura di mobilità per l’intera forza lavoro essendo scaduto il contratto di appalto; con successiva missiva del 30.3.2012 la Simav aveva collocato in ferie i ricorrenti confermando l’esonero dalla prestazione lavorativa; che i lavoratori avendo ricevuto proposta di assunzione della nuova società aggiudicataria dell’appalto avevano rassegnato le dimissioni alle date del 31.3.2012 e 12.4.2012.

Deducevano pertanto l’illegittimità della trattenuta dell’indennità sostitutiva di preavviso.

2. Con sentenza n. 2004/2020 del 16.7.2020 la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto dai lavoratori e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la Simav alla restituzione delle somme trattenute a titolo di indennità sostitutivadi preavviso. In particolare, la Corte d’appello rilevato che “la funzione dell'istituto è quella di concedere alle parti del rapporto di durata un tempo per attenuare le conseguenze del recesso e, pertanto, è posto a tutela dell'interesse di colui che subisce il recesso”, riteneva che “Dal tenore inequivocabile della comunicazione del 30 marzo 2012 emerge che la datrice di lavoro non solo ha espressamente manifestato di non avere interesse alla prestazione lavorativa degli odierni appellanti ma li ha anche esonerati dal prestarla, avendo perso l'appalto ed essendo, addirittura, impossibilitata ad accedere al sito dell'Ansaldobreda.

Ritenere, dunque, che a fronte di tale espresso esonero, i lavoratori avrebbero dovuto riconoscere alla società datrice di lavoro un periodo di preavviso o corrisponderle l’indennità sostitutiva, contrasta con la stessa ratio dell’istituto disciplinato dall'art. 2118 cod. civ. Inoltre, nel caso di specie, non è ravvisabile in capo alla datrice di lavoro alcun interesse meritevole di tutela, non certo quello di disporre di un lasso di tempo per attenuare le eventuali conseguenze pregiudizievoli sull'organizzazione delle attività produttive in conseguenza delle anticipate dimissioni dei lavoratori, atteso che l'attività era cessata”.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Siram Veolia Industry Building s.p.a. (nuova denominazione assunta dalla Simav) affidato ad un unico motivo.

4. Resistono con unico controricorso Bassolino, Petraglia, Patalano, Chianese e Izzo.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso la società deduce ex art 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art 2118 c.c., nonché dell'art 1 sezione IV titolo VIII del CCNL Industria Metalmeccanica Privata in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore dell'allora datore di lavoro a fronte delle dimissioni “in tronco” comunicate dai lavoratori in violazione dell'obbligo di preavviso. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'indennità sostitutiva di preavviso, prevista sia dall’art. 2118 cod. civ. che dalla corrispondente previsione della fonte collettiva, non spetti al datore di lavoro in quanto privo di concreto interesse al ricevimento della prestazione lavorativa.

Nello specifico, evidenzia che la ratioe corretta interpretazione dell'art 2118 cod. civ. prevede l'obbligo della parte recedente di corrispondere all'altra parte contrattuale l'indennità sostitutiva di mancato preavviso in ogni caso di recesso non preceduto dal periodo di preavviso lavorato nei termini di cui al CCNL applicato, senza eccezioni e senza ammettere arbitrarie valutazioni circa la sussistenza o meno di un concreto danno in capo alla parte che subisce il recesso e/o di un concreto interesse della stessa al ricevimento della prestazione, con conseguente irrilevanza della circostanza che le dimissioni siano intervenute qualche giorno prima dell'avvio della procedura di mobilità.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Come è noto, l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 cod. civ. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso -che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del rapporto.

Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 cod. civ. - adempie a una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente: in caso di licenziamento si ritiene cheil preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha lafinalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente e/o ad assumere eventuali decisioni volte ad introdurre modifiche nell’organizzazione del lavoro proprio in vista della prosecuzione dell’attività produttiva e lavorativa. 2.2.

La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, ormai consolidata partire da Cass. n. 11740/2007 - nel senso che l'art. 2118 cod. civ. attribuisca al preavviso efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che, se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (cfr. in tal senso Cass. sez. lav. n. 6782 del 2024;

Cass. sez. lav. n. 27294 del 26/10/2018; Cass. sez. lav. n. 13988 del 06/06/2017 e, tra le più risalenti Cass. n. 22443/2010, Cass. n. 21216/2009, Cass. n. 13959/2009). Si è, del pari, affermato che l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta (così Cass. sez. lav. n. 18522 del 02/09/2014). Occorre, peraltro, rilevare che il preavviso è liberamente rinunciabile dalla parte receduta (si vd al riguardo Cass. sez. lav. n. 27934 del 13/10/2021).

3. Tanto premesso si rileva che nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che “con comunicazione del 26 marzo 2012 la Simav spa avviava la procedura di riduzione del personale per cessazione di attività del sito di Via Argine e messa in mobilità di tutta la forza lavoro ivi impiegata, pari a n.24 unità, stante il mancato rinnovo dei contratti di appalto in scadenza il 31.12.2011 prorogati fino al 31.03.2012, volontà ribadita anche nel corso dell'incontro in sede sindacale del 30.03.2012”; che “la Simav spa, inviava agli odierni appellanti, in data 30 marzo 2012, comunicazione del seguente tenore:

“Le comunichiamo che Ella con decorrenza 1 aprile 2012 e fino a nostra diversa comunicazione è collocata in ferie (fino a capienza) e comunque esonerata dalla prestazione lavorativa con mantenimento della retribuzione a seguito della cessazione delle nostre attività presso il sito di Napoli, Via Argine n, 425, stabilimento Ansaldobreda. Tale disposizione si rende necessaria e improcrastinabile a seguito dell'impossibilità ad accedere presso suddetto sito a causa della cessazione degli appalti precedentemente affidati alla Simav spa ed affidati a ditta terza dalla suddetta data”. 3.1.

Alla luce di tale accertamento in fatto deve ritenersi conforme a diritto la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto che nel caso di specie la datrice di lavoro avesse non solo manifestato la carenza di interesse alla prestazione lavorativa degli odierni controricorrenti nell’immediato, esonerandoli dal prestarla, ma soprattutto che fosse carente di interesse alla prosecuzione del rapporto alla luce della procedura di mobilità, avviata in data antecedente alle dimissioni e che, pertanto, non potesse vantare alcun interesse meritevole di tutela a “disporre di un lasso di tempo per attenuare le eventuali conseguenze pregiudizievoli sull'organizzazione delle attività produttive in conseguenza delle anticipate dimissioni dei lavoratori, atteso che l'attività era cessata”.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti liquidate come da dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente Siram Veolia Industry Building s.p.a. al pagamento, in favore dei controricorrenti Bassolino Luigi, Petraglia Mario, Patalano Luisa, Chianese Gaetano e Izzo Maria Filomena delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 b