Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20336/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor court ruling on job classification and wage differences for ANAS worker.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20336/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected ANAS S.P.A.'s appeal against a lower court ruling that granted employee Giulio Iapadre a higher job classification and corresponding wage increase. The court found the lower court correctly applied the principle of predominant duties, noting Iapadre exclusively drove specialized heavy machinery rather than standard equipment. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because it merely contested factual findings without demonstrating a legal error in the judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Art. 348 ter c.p.c.: An appeal challenging factual findings regarding the continuity and predominance of specific job duties is inadmissible if it fails to demonstrate a legal error in the judgment, especially when the lower court's assessment aligns with established case law distinguishing between job classifications based on the type of machinery operated.

Parole chiave

Generato dall'IA
job classification dispute predominant duties principle inadmissible appeal labor law classification specialized machinery operation wage difference claim Cassation review limits branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
2103 c.c., per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di prevalenza delle mansioni, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;
Art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Grazia Anna Rizzi che si è dichiarata antistataria; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 360 c.p
2103 c.c., per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di prevalenza delle mansioni, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 2103 c.c
92 94 Ccnl Anas 2016, nonché dell’art. 2103 c.c., per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di prevalenza delle mansioni, ai sensidell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23361 del 2013
Cass. n. 23361 del 2013; Cass.
Cass. nn. 5249, 5699, 5700, 15055 del 2015
23361 del 2013; Cass. nn. 5249, 5699, 5700, 15055 del 2015; Cass.
Cass. nn. 14770 e 24573 del 2016
5249, 5699, 5700, 15055 del 2015; Cass. nn. 14770 e 24573 del 2016; Cass.
Cass. n.14576 del 2017
14770 e 24573 del 2016; Cass. n.14576 del 2017);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16798-2023 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO BOZZI; -ricorrente principale - contro IAPADRE GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIA ANNA RIZZI; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 63/2023 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/02/2023 R.G.N. 419/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Mansioni superiori R.G.N.16798/2023 Cron.

Rep. Ud.14/05/2025 RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Giulio Iapadre, dipendente dell’ANAS s.p.a. con qualifica di cantoniere-livello B2, all’inquadramento nel superiore livello B1 in base al CCNL per i lavoratori ANAS ed al conseguente trattamento economico proprio di tale livello, a partire dal 12.11.2007, con condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive maturate;

2. la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui possa ancora rilevare, ha premesso l’esame delle declaratorie contrattuali avuto riguardo sia all’inquadramento attribuito allo Iapadre, sia a quello superiore rivendicato, individuando, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, la differenza saliente tra la qualifica di “cantoniere” e quella superiore di “operatore specializzato” nello “nello svolgimento in via esclusiva o prevalente delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve, proprie dell'operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica B1”; la Corte ha quindi condiviso col primo giudice l’assunto che dall’istruttoria testimoniale fosse emerso che il lavoratore istante “è stato sempre adibito alla conduzione di mezzi speciali, in particolare mezzi sgombraneve e spargisale nel periodo invernale e trattori, ruspe, escavatori e pale meccaniche nel periodo estivo, per la pulizia di cunette e dei fossi, rimozione massi, rami e tronchi, nonché (…) per lo sfalcio dell’erba”; e ciò con modalità “costante” e “assolutamente prevalente”, “per periodi di gran lunga superiori a tre mesi continuativi”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Azienda soccombente con due motivi; ha resistito l’intimato con controricorso contenente impugnazione incidentale condizionata affidata ad un motivo; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso dell’ANAS possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente; 1.1.il primo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art.72 –74 del CCNL ANAS 2002-2005, artt. 92-94 Ccnl Anas 2016 e degli artt. 1362 e 2697 cod. civ., in relazione al riconoscimento delle superiori mansioni rivendicate pur in assenza di prova dell’espletamento, da parte del signor Iapadre, delle mansioni superiori di ‘Operatore specializzato’ in maniera piena ed autonoma, con il carattere di esclusività, prevalenza e continuità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 1.2.il secondo motivo denuncia:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 –74 Ccnl Anas 2002-2005, artt. 92 94 Ccnl Anas 2016, nonché dell’art. 2103 c.c., per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di prevalenza delle mansioni, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;

2. il ricorso principale non può trovare accoglimento; entrambi i motivi, nonostante siano formulati come denuncia di errori di diritto,non evidenziano affatto gli errores in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto, nella sostanza, contestano accertamenti fattuali avuto riguardo alla continuità e prevalenza delle mansioni superiori in concreto espletate dallo Iapadre; come noto il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. presuppone una ricognizione della fattispecie concreta incontestata, mentre nella specie chi ricorre critica proprio l’apprezzamento operato dai giudici cui è affidato il dominio del merito, con doglianze inammissibili, tanto più in una ipotesi di cd.

“doppia conforme” che rende intangibile la ricostruzione dei fatti innanzi a questa Corte di legittimità (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022); peraltro la sentenza impugnata è coerente con precedenti di legittimità che hanno ravvisato la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in controversia, individuandola in special modo nello svolgimento, ai fini del superiore inquadramento, delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve, proprie dell'operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica "B1"; mezzi speciali, questi, che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo all'inferiore posizione organizzativa ed economica "B2", il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell'elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione "B1" (in tal senso:

Cass. n. 23361 del 2013; Cass. nn. 5249, 5699, 5700, 15055 del 2015; Cass. nn. 14770 e 24573 del 2016; Cass. n.14576 del 2017);

3. pertanto, il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Grazia Anna Rizzi che si è dichiarata antistataria; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-b is dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor