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Ordinanza — n. 20275/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows religious teachers' claim for damages due to abusive fixed-term contract repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of religious teachers' claims for damages regarding abusive fixed-term contract repetition. While the court rejected the argument that the 30% quota rule justified the contracts, it found the continuous renewal of annual contracts without a triennial exam constituted an abuse under EU law. Consequently, the case was remanded to the lower court to determine the specific amount of damages based on the established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Artt. 1, 2, 3 legge n. 186/2003; La reiterazione abusiva di contratti a termine per coprire il 30% dell'organico, senza concorso triennale o discontinua, genera diritto al risarcimento del danno eurounitario ma non alla conversione in rapporto indeterminato.

Parole chiave

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abusive fixed-term contracts religious school teachers EU law application damages for abuse 30% quota rule triennial exam requirement remand to lower court indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ed è infondato, in quanto, per un verso, il difetto di motivazione sul piano giuridico non è in sé vizio utile alla cassazione della sentenza (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n.
Artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003
Direttiva 99/70/CE
186 del 2003, nonché della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs.
d.lgs. n. 368 del 2001
Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art.
Art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015
183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731
ed è infondato, in quanto, per un verso, il difetto di motivazione sul piano giuridico non è in sé vizio utile alla cassazione della sentenza (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass.
Cass. 1° marzo 2019, n. 6145
2731; Cass. 1° marzo 2019, n. 6145) e, per altro verso, la motivazione nel caso di specie –secondo quanto di essa riepilogato in via di sintesi nello storico di lite – c’è ed é pienamente percepibile nella sua logica; il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
Cass. 9 giugno 2022, n. 18698
81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698); a tale precedente, alla cui motivazione più in dettaglio si rinvia anche ai sensi dell’art.
Cass. n. 6566/2023
fra le tante Cass. n. 6566/2023;
Cass. n. 13638/2025
Cass. n. 13638/2025; Cass.
Cass. n. 13640/2025
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 373/2021 R.G. proposto da BONANNO SABRINA, CONZ ANDREA, FAVERO ANDREA, rappresentati e difesi dagli Avv. GIUSEPPE NASTASI e TOMMASO DE GRANDIS -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 114/2020 depositata il 24.6.2020, NRG 459/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. FATTI DI CAUSA la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova con la quale, pur rigettandosi la domanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti, era stata accolta la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra il Ministero dell’Istruzione e i docenti di religione meglio indicati in epigrafe per oltre un decennio; la Corte d’Appello ha quindi rigettato integralmente le domande dei docenti ritenendo, in estrema sintesi, che la legge n. 186 del 2003 che consentiva la reiterazione di contratti a termine per le esigenze proprie del 30% dell’organico da riportare ad un organico “di fatto”, fosse giustificata da ragioni obiettive, consistenti nella necessità di continuo adeguamento al numero variabile degli studenti, che qui derivava non solo dal normale andamento demografico o di spostamenti territoriali, ma anche dalla scelta o meno degli alunni, di anno in anno, di avvalersi di quell’insegnamento;

Sabrina Bonanno, Andrea Conz e Andrea Favero hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ed è infondato, in quanto, per un verso, il difetto di motivazione sul piano giuridico non è in sé vizio utile alla cassazione della sentenza (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 1° marzo 2019, n. 6145) e, per altro verso, la motivazione nel caso di specie –secondo quanto di essa riepilogato in via di sintesi nello storico di lite – c’è ed é pienamente percepibile nella sua logica; il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’obbligo di un’interpretazione adeguatrice della legge nazionale rispetto alla disciplina eurounitaria nel significato ad essa attribuito della Corte di Giustizia dell’Unione; il motivo contesta l’esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare il fatto che ai docenti in esame non si applichino le tutele eurounitarie di cui alla Direttiva 99/7 0 /CE, in presenza di reiterazione di contratti per coprire posti stabilmente funzionanti e costituenti il 30% dell’organico; il motivo è fondato; questa S.C. ha infatti ritenuto che nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti direligione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698); a tale precedente, alla cui motivazione più in dettaglio si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c., è stata data continuità da successive pronunce sempre conformi( cfr. fra le tante Cass. n. 6566/2023;

Cass. n. 13638/2025; Cass. n. 13640/2025); ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, previo assorbimento del terzo motivo con il quale si svolgono considerazioni sull’appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30% dell’organico coperto solo con contratti a termine, dato peraltro che - oltre a non essere sostanzialmente disconosciuto neanche dalla sentenza impugnata e che appare addirittura pacifico in causa – è in sé irrilevante a fronte della plurima reiterazione di contratti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari; il giudice del rinvio deciderà quindi la controversia, con riferimento alle domande risarcitorie per reiterazione abusiva di contratti a termine su cui le parti ancora contendono, facendo applicazione dei principi come sopra delineati.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di p