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Ordinanza — n. 20274/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows religious teachers' claim for EU damages due to abusive fixed-term contract renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20274/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of religious teachers' claims for EU damages resulting from abusive fixed-term contract renewals. The court found that continuous annual renewals exceeding three school years without a triennial competition constituted an abuse under EU law, despite the Ministry's argument regarding demographic needs. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal to determine specific compensation amounts based on established EU parameters.

Regesto Legislator

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Legge n. 186 del 2003; Direttiva 99/70/CE: Continuous renewal of fixed-term contracts for religious teachers exceeding three school years without a triennial competition constitutes an abuse, entitling them to EU-level damages rather than conversion to permanent status.

Parole chiave

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abusive fixed-term contracts religious teachers employment EU damages compensation triennial competition requirement continuous renewal abuse contratto d'insegnamento sussidio per la frequentazione di corsi educazione al lavoro

Disposizioni normative citate

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Legge n. 186 del 2003
1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs.
Direttiva 99/70/CE
186 del 2003, nonché della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs.
d.lgs. n. 368 del 2001
Legge n. 183 del 2010
d.lgs. n. 81 del 2015
28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass.
art. 118 disp. att. c.p
18698); a tale precedente, alla cui motivazione più in dettaglio si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è stata data continuità da successive pronunce sempre conformi ( cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 giugno 2022, n. 18698
81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698); a tale precedente, alla cui motivazione più in dettaglio si rinvia anche ai sensi dell’art.
Cass. n. 6566/2023
Cass. n. 13638/2025
6566/2023, Cass. n. 13638/2025, Cass.
Cass. n. 13640/2025
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 379/2021 R.G. proposto da GINI GIULIANO, MAURI FLAVIO, RIEFOLO GIOVANNI, TURCO VIRGINIO, BIASI MILENA, CORDIOLI SABRINA, D’ARSIÈ LAURA MARIA, NODARI MONICA, ZENTI ANNALISA, rappresentati e difesi dagli Avv. GIUSEPPE NASTASI e TOMMASO DE GRANDIS -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 112/2020 depositata il 24.6.2020, NRG 968/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'.

FATTI DI CAUSA la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona con la quale erano state rigettate le domande di conversione a tempo indeterminato dei rapporti e di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine intercorsi tra il Ministero dell’Istruzione e i docenti di religione meglio indicati in epigrafe per oltre un decennio; la Corte d’Appello ha argomentato ritenendo, in estrema sintesi, che la legge n. 186 del 2003, che consentiva la reiterazione di contratti a termine per le esigenze proprie del 30% dell’organico, da riportare ad un organico “di fatto”, fosse giustificata da ragioni obiettive, consistenti nella necessità di continuo adeguamento al numero variabile degli studenti, che qui derivava non solo dal normale andamento demografico o di spostamenti territoriali, ma anche dalla scelta o meno degli alunni, di anno in anno, di avvalersi di quell’insegnamento;

Gini Giuliano, Mauri Flavio, Riefolo Giovanni, Turco Virginio, Biasi Milena, Cordioli Sabrina, D’Arsiè Laura Maria, Nodari Monica e Zenti Annalisa hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’obbligo di un’interpretazione adeguatrice della legge nazionale rispetto alla disciplina eurounitaria nel significato ad essa attribuito della Corte di Giustizia dell’Unione; il motivo contesta l’esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare il fatto che ai docenti in esame non si applichino le tutela eurounitarie di cui alla Direttiva 99/70/CE, in presenza di reiterazione di contratti per coprire posti stabilmente funzionanti e costituenti il 30 % dell’organico; il motivo è fondato; questa S.C. ha infatti ritenuto che nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti direligione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (Cass. 9 giugno 2022, n. 18698); a tale precedente, alla cui motivazione più in dettaglio si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è stata data continuità da successive pronunce sempre conformi ( cfr. in particolare Cass.n. 6566/2023, Cass. n. 13638/2025, Cass. n. 13640/2025); ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, previo assorbimento del secondo motivo con il quale si svolgono considerazioni sull’appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30 % dell’organico coperto solo con contratti a termine, dato peraltro che - oltre a non essere sostanzialmente disconosciuto neanche dalla sentenza impugnata e che appare addirittura pacifico in causa – è in sé irrilevante a fronte della plurima reiterazione di contratti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari; il giudice del rinvio deciderà quindi la controversia, con riferimento alle domande risarcitorie per reiterazione abusiva di contratti a termine su cui le parti ancora contendono, facendo applicazione dei principi come sopra delineati.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvede