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Ordinanza — n. 20254/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings per Art. 391 c.p.c. upon client's written renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20254/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit on February 23, 2024. The underlying dispute involved university lecturers seeking salary adjustments based on researcher rates, which the lower courts had previously rejected in favor of a conservative allowance. Since the plaintiff abandoned the challenge, the Supreme Court terminated the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished upon the plaintiff's formal withdrawal, and the court must subsequently rule on the allocation of litigation expenses.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit extinction of proceedings litigation costs university employees salary adjustment labor relations adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE le ricorrenti, con nota depositata il 23.2.2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; la nota è stata comunicata alle altre parti, come da rito vigente; ciò comporta l’estinzione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Art. 392 c.p.c.
art. 391 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE le ricorrenti, con nota depositata il 23.2.2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; la nota è stata comunicata alle altre parti, come da rito vigente; ciò comporta l’estinzione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18614/2021 R.G. proposto da BARNARD ASHENHURST SARAH JANE ELISABETH TRACEY, BLONDEL MONIQUE MARIE JACQUELINE, BONILLA MARIA ANGELICA, HISCOCK CLAIRE ELISABETH SUSAN, rappresentati e difesi dagli Avv.ti LORENZO PICOTTI, GABRIELLA DE STROBEL e ANDREA MANZI -ricorrente- contro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE ed ESTER ADA VITA SCIPLINO -resistente con mandato - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ANCONA n. 5/2021 depositata il 11.1.2021, NRG 430/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. FATTI DI CAUSA la Corte d’Appello di Ancona, accogliendo l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, ha rigettato la domanda proposta dalle lavoratrici meglio indicate in epigrafe con cui esse, dapprima lettrici presso l’Università di Macerata e quindi collaboratrici esperte linguistiche, avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla fissazione della retribuzione, dopo il 13.11.1997, in misura parametrata sul trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito; la Corte territoriale riteneva che il diritto quale rivendicato non sussistesse e che l’Università avesse regolarmente attuato il disposto dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 quale autenticamente interpretato dall’art. 26, co. 3, della l. n. 240 del 2010, attraverso il riconoscimento di assegno ad personam conservativo, ma solo fino a riassorbimento, dei diritti maturati rispetto ai livelli retributivi precedentemente raggiunti in forza dei rapporti di lettorato e delle pronunce favorevoli ai lavoratori intervenute tra le parti; le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui l’Università ha opposto difese con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE le ricorrenti, con nota depositata il 23.2.2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; la nota è stata comunicata alle altre parti, come da rito vigente; ciò comporta l’estinzione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in mancanza di accettazione delle controparti, la necessità di decidere sulle spese, che vanno compensate, stante il comportamento processuale di dismissione dell’impugnazione, con sgravio del processo da ulteriori attività. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Compensa le spese del giudizio