Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20213/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses teachers' claim that special allowance consolidation violates statutory non-deductible nature of housing grant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20213/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a labor court ruling that ordered the payment of consolidated salary differences to public school staff. While the Ministry argued that merging the special allowance into the base salary violated the non-deductible nature of the housing grant, the court held that the collective agreement explicitly established a fixed base salary figure. Consequently, the court ruled that the housing grant, being an indemnity, could not be reduced by the consolidated amount without explicit legislative provision. The decision affirms that the contractual consolidation of the allowance does not infringe upon the statutory protection of the housing grant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 658 d.lgs. 297/1994; CCNL Scuola 2006-2009: The consolidation of the special allowance into the base salary does not violate the non-deductible nature of the housing grant when the collective agreement explicitly sets a fixed base salary figure, as the indemnity cannot be reduced unless expressly established by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment law housing grant deduction collective agreement consolidation salary base calculation indemnity non-deductible labor dispute resolution statutory interpretation indennità scolastica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 d.lgs. 165/2001
lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui «le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate...
Art. 76 CCNL 2003
La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale il Ministero aveva dedotto la violazione dell’art. 76 del CCNL 2003 e dell’art.
Art. 1 bis d.l. 138/2011
La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..
Art. 658 d.lgs. 297/1994
297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, dellaIIS quale componente dello stipendio tabellare e l’assegno stesso».
Art. 360 c.p.c.
76 del CCNL comparto Scuola del 24/07/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280
Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
Cass., 17134
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14249-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro LOMBARDO MARIA, MAFFEO NICOLETTA, TOVANI MARCO, PASTORE ALDO, ARGALIA GIULIANA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO NASO; -controricorrenti - nonché contro RUSSO FRANCESCO ANTONIO; -intimato - avverso la sentenza n. 2636/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 2002/2016; Oggetto Personale scolastico in servizio all’estero Conglobamento i.i.s. R.G.N.14249/2021 Ud.04/06/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa:

1. Maria Lombardo, Nicoletta Maffeo, Marco Tovani, Aldo Pastore, Giuliana Argalia e Francesco Antonio Russo adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, affermando di essere dipendenti del MIUR, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli esteri, e lamentavano tutti l’illegittimità della trattenuta sulla busta paga dell’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale, poi conglobata nello stipendio tabellare. Il Tovani, dirigente scolastico, rivendicava anche la corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione, percepita quando prestava servizio sul territorio nazionale. Chiedevano la condanna del MIUR alla corresponsione delle differenze retributive maturate.Il MIUR si costituiva in giudizio contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, accoglieva la domanda.

2. Il MIUR proponeva appello avverso la sentenza. Maria Lombardo, Nicoletta Maffeo, Marco Tovani, Aldo Pastore, Giuliana Argalia e Francesco Antonio Russo si costituivano in giudizio contestando l’impugnazione proposta nei loro confronti e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 2636/2020 depositata il 04/01/2021 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello. La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale il Ministero aveva dedotto la violazione dell’art. 76 del CCNL 2003 e dell’art. 1 bis del d.l. 138/2011 ed ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per sostenere che a decorrere dalla sottoscrizione del C.C.N.L. scuola 29 novembre 2007 e del C.C.N.L. dirigenza V area 2006 l’importo corrispondente alla indennità integrativa speciale conglobata si cumulavacon l’assegno di sede.

3. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. I lavoratoriMaria Lombardo, Nicoletta Maffeo, Marco Tovani, Aldo Pastore e Giuliana Argalia si sono costituiti con controricorso e hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.Francesco Antonio Russo è rimasto intimato.

4. La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Ragioni della decisione:

1. Con il primo motivo il ricorsodenuncia la violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto Scuola del 24/07/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto Scuola del 24/07/2003, delle previsioni del c.c.n.l. di comparto applicabili, dell’art. 36 del c.c.n.l. di comparto del 19/04/2018 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, addebitano in sintesi alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che i contratti successivi a quello del 2003 avessero superato la previsione secondo cui il «conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti di disposizioni dal personale in servizio all’estero». Attraverso i due strumenti di impugnazione il ricorso ripercorre lo sviluppo della contrattazione per sostenere che i contratti collettivi avevano confermato l’intera disciplina del conglobamento, ivi compresa quella relativa agli effetti. 3.1.

I primi due motivi di ricorso sono infondati perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, enunciato a partire da Cass. n. 17134/2013 e ribadito da ultimo da Cass. n. 17517/2023. Questa Corte ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art.76 del CCNL compartoscuola del 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL compartoscuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134;

Cass. 8 novembre 2019, n. 28941). 3.2. Le difese del Ministero ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo; intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi deld. lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui «le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati» e comunque « cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 19982001». 3.3.

Quanto alla disciplina insita nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile «il disposto conglobamento della misura dellaindennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata -del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, dellaIIS quale componente dello stipendio tabellare e l’assegno stesso». 3.4.

In sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo.

4. Con il terzo motivodi ricorso, riguardante la sola posizione di Marco Tovani, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 48 del CCNL 2006/2009 e dell’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. 4.1. Il motivo, come eccepito dalla parte controricorrente, è inammissibile perché sulla questione della spettanza della retribuzione di posizione parte variabile non era stato formulato (secondo quanto si legge nella sentenza impugnata) uno specifico motivo di appello con conseguente formazione del giudicato.

5. Il ricorso è, allora, infondato e deve essere integralmente rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6.1. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella mis