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Ordinanza — n. 20211/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal on cost compensation, citing lack of exceptional circumstances despite career reconstruction dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Roberta Cosmi's appeal against the Second Instance Court's decision to offset litigation costs. Cosmi argued that cost compensation was unjustified because the career reconstruction issue lacked the exceptional novelty required by law, noting prior consistent rulings. The Court rejected this claim, ruling that the conflicting case law regarding career reconstruction during the proceedings constituted the necessary exceptional circumstances to justify the cost offset.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 24, 111 Cost.: The power to offset litigation costs requires conditions of equal or greater gravity and exceptionality, which are met when the court defines its orientation on a decisive issue only during the trial, creating a paradigmatic novelty.

Parole chiave

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litigation cost compensation career reconstruction exceptional circumstances cost offset criteria decisive issue novelty civil procedure law Supreme Court dismissal rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/02/2020, n. 3977
Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass.
Cass. 18/02/2019, n. 4696
3977; Cass. 18/02/2019, n. 4696).
Cass. 31150/2019
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Ordinanza — n. 27568/2023 — snciv
Court allows appeal against appellate court's cost compensation ruling due to lack of explicit exceptional reasons.
Ordinanza — n. 13151/2023 — snciv
Cassation court partially allows teachers' claim for salary differences due to fixed-term contract renewals exceeding three years.
Decreto — n. 28778/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory period.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 14239/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal on career reconstruction for school staff regarding salary differences and litigation costs.

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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2853 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. RICCARDO ROSETTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11552-2021 proposto da: COSMI ROBERTA, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO ZAZA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, USR LAZIO; - intimati - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 2878/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa:

1. Roberta Cosmi impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma con riguardo esclusivo al capo sulla compensazione delle spese tra le parti che la Corte territoriale ha disposto nel rigettare l’impugnazione del MIUR avverso la sentenza del Oggetto Impiego pubblico Ricostruzione carriera personale scolastico Compensazione spese R.G.N. 11552/2021 Ud. 04/06/2025 CC Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della Cosmi all’integrale ricostruzione della carriera.

2. Il MIUR ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Ragioni della decisione:

1. Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. e sostiene la censurabilità della sentenza perché non sussisteva ragione alcuna per disporre la contestata compensazione delle spese in quanto sul principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego la Corte di giustizia e la Corte di cassazione si erano da tempo pronunciate. 1.1. Va premesso che il potere di compensazione delle spese, all’esito dell’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale circa l’art. 92, secondo comma c.p.c., può essere esercitato in presenza di condizioni che «siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.

Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 18/02/2019, n. 4696). 1.2. Orbene, rileva il Collegio come il tema della ricostruzione della carriera (da non confondere con quella dell’adeguamento stipendiale in pendenza del rapporto a termine) aveva dato luogo a pronunce di merito contrastanti e sulla questione questa Corte aveva definito il suo orientamento solo con la sentenza citata a fondamento della impugnata decisione della Corte di Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Appello (Cass. 31150/2019).

La compensazione delle spese delle spese era giustificata, per questa via, dal definirsi dell’orientamento su questione dirimente solo durante il giudizio. 1.3. Il ricorso è, allora, infondato e deve essere rigettato.

2. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di costituzione del MIUR. P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 4 giugno 2025. La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025