Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge the second-instance court's reasoning on the statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to properly challenge the appellate court's reasoning regarding the statute of limitations. The applicant argued that the lower courts lacked sufficient motivation for their decision to dismiss the reinstatement claim based on procedural time limits. The court ruled that since the applicant did not specifically contest the reasoning on the statute of limitations, the appeal was procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to specifically challenge the reasoning of the court of second instance on the decisive grounds for the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso n. 11707/2024proposto da: Corrado Crestini, rappresentato e difes o dall’Avv. Monica Barbafiera e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli Avv .ti Ilaria D’Amelio e Roberta Giordano e domiciliata elettivamente in Roma, via Ovidio 32, presso l’Avv. Michele Alliegro; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenzen. 185/2024 pubblicata il 26 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corrado Crestini ha proposto ricorso al Tribunale di Siena contro il licenziamento a lui intimato dall’Università degli Studi di Siena, con condanna alla reintegra e al versamento di quanto dovutogli. Il Tribunale di Siena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 187/2022, ha rigettato il ricorso. Corrado Crestini ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 185/2024, ha rigettato.
Corrado Crestini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’Università degli Studi di Siena si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.in quanto la corte territoriale non avrebbe motivato la sua adesione alla tesi del Tribunale di Siena. In particolare, si sarebbe limitata a dare una sommaria motivazione circa il perfezionamento della comunicazione del licenziamento, senza chiarire perché avesse ritenuto tempestive la segnalazione del responsabile della struttura presso cui prestava servizio e la contestazione concernente la commissione del fatto. La censura è inammissibile, atteso che la Corte d’appello di Firenze ha fondato la sua decisione sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, come pure il Tribunale di Siena.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto tale circostanza decisiva ai fini del rigetto del gravame, motivando con chiarezza il suo convincimento e le ragioni poste a suo fondamento. Questa parte della sentenza, però, non è stata oggetto di impugnazione. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensoe € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co