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Decreto — n. 20126/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20126/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20126/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20430/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Giustiniani, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- Contro FRANCESCA DELLE FAVE e GIANNA D’ENRICO, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli Avv.ti Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca Quadrio, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 313/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20126/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 20430/2024 Numero sezionale 636/2025 Numero di raccolta generale 20126/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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principio di celerità esame di cassazione ricorso del personale mobilità dei lavoratori rivalutazione dei salari controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
313/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20430/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Giustiniani, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- Contro FRANCESCA DELLE FAVE e GIANNA D’ENRICO, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli Avv.ti Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca Quadrio, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 313/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 20430/2024 Numero sezionale 636/2025 Numero di raccolta generale 20126/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 20430/2024 Numero sezionale 636/2025 Numero di raccolta generale 20126/2025 Data pubblicazione 18/07/2025