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Decreto — n. 20119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 20119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case termination within the required forty-day period. The appellant, Trenitalia S.p.A., had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the respondents, Lantieri Strati and Polonio, argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondents.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for termination within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural silence renunciation court proposal termination forty day period code civil procedure mobilità dei lavoratori principio di celerità controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
276/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
276/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25282/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Giustiniani, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- Contro ANDREA LANTERI STRATI e MICHELE POLONIO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alba Civitelli, Valentina Civitelli e Francesca Quadrio, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 25282/2024 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 20119/2025 Data pubblicazione 18/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 25282/2024 Numero sezionale 634/2025 Numero di raccolta generale 20119/2025 Data pubblicazione 18/07/2025