Cassation court remands case to lower court for public hearing on mandatory meal vouchers vs discretionary lunch service for local employees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remanded the case to the lower court for a public hearing. The appellant argued that local authorities must systematically provide meal vouchers or canteens to employees, citing collective bargaining agreements, while the employer contended this is a discretionary matter dependent on organizational structure and available resources. The court determined that the core issue requires a nuanced, public debate between the parties to establish whether the provision of meals is a mandatory obligation or a discretionary choice for the local entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Artt. 45 e 46 del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali: The Court of Cassation holds that the interpretation of collective bargaining norms regarding meal services requires a public hearing to determine if the provision is a mandatory obligation or a discretionary evaluation based on organizational and financial resources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13784-2022 proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RANA; -ricorrente - contro COMUNE DI MANDURIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO ROMEO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2022 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 300/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.
RILEVATO CHE Oggetto Enti Locali – Comune di Manduria – Buoni pasto. R.G.N.13784/2022 Cron. Rep. Ud.20/05/2025 1. La Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto - , per quanto ancora in rilievo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Cavaliere Giuseppe, dipendente del Comune di Manduria, di condanna dell’Ente locale al pagamento della somma di € 2.264,12, a titolo di risarcimento del danno,derivato dall’inadempimento della parte datorialenell’erogazione dei buoni pasto per un totale di 444, in relazioneal periodo 1.2.2007 - 28.2.2012.
2. Avverso detta pronunzia, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
3. Resisteva con controricorso il Comune di Manduria, depositando altresì memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000; la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione agli artt.45 e 46 del c.c.n.l. innanzi ricordato. 1.2.
Secondo la parte ricorrente in cassazione le norme della contrattazione collettiva innanzi ricordate sarebbero state interpretate erroneamente dalla Corte di Appello che procedeva all’ermeneusi delle stesse in maniera atomistica e non sistematica in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Il dipendente sostiene che l’art. 45 cit. riconosce ai lavoratori il diritto al buono pasto, tutte le volte che l’ente locale, com’è pacificamente nel caso di specie, non abbia predisposto il servizio mensa. Rimarca ulteriormente che la lettura sistematica degli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. cit. offre riscontro della correttezza della lettura interpretativa offerta in quanto dà conto del diritto dei lavoratori al buono pasto nella ricorrenza delle condizioni (di articolazione dell’orario di lavoro) di cui al secondo comma dell’art. 45 cit.
Lamenta ancora l’erroneità del passaggio conclusivo della pronunzia in cui la Corte Territoriale, a completamento del percorso argomentativo, dopo aver negato il diritto ai buoni pasti, sul presupposto che all’erogazione degli stessi l’Ente locale dovesse provvedere previa valutazione del proprio assetto organizzativo e delle risorse disponibili, affermava che la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore avrebbe potuto essere accolta solo se avesse dimostrato che, per gli anni in rilievo, il Comune aveva risorse disponibili per garantire il servizio mensa o, in alternativa, i buoni pasto.
Il lavoratore rappresentache, invece, era il Comune, in ragione del principio cd. della vicinanza dell’onere della prova, a dover provare l’impossibilità di predisporre il servizio mensa ed erogare i buoni pasto.
2. Queste essendo le doglianze articolate nel mezzo, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e comprensione della questione,va premesso il dato normativo di cui agli artt. 45 e 46 della normativa contrattuale. 2.1. L’art. 45, commi 1 e 2, del c.c.n.l. Enti Localidel 14.9.2000, rubricato mensa, così dispone: “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore o non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per il recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”. Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede poi: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma chel’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art. precedente.
I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario di lavoro adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2”. 3.Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzione concerne, in primis,l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o “ devono ” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto.
In estrema sintesi, occorre valutare se l’istituzione del servizio mensao – in alternativa – l’erogazione del buono pasto devono essereoggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce , del proprio assetto organizzativo, oltre che delle proprie risorse economico finanziarie ( non potendosi , quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista) oppure se, per converso, l’erogazione costituisce,in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali .
4. Tutte le censure articolate nel motivo, fra loro strettamente connesse in quanto volte a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte Territoriale delle norme contrattuali innanzi richiamate, richiedono un esame in udienza pubblica , nell’attuale assetto del giudizio di legittimità“luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v. Cass.n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017). P.Q.M rinvia a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pu