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Ordinanza Interlocutoria — n. 20053/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing on mandatory meal allowance interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20053/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to address the interpretation of collective bargaining agreement articles regarding meal allowances. The plaintiffs argued that local authorities must provide either a canteen or meal vouchers, while the defendant contended this is a discretionary matter based on organizational structure and resources. The court determined that the substantive question requires a public hearing to allow for a broader debate and direct dialogue between the parties and the prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; Art. 45, 46 CCNL Enti Locali 2000; The Court of Cassation must decide on the interpretation of collective agreement norms only in public hearings, remanding cases where the issue requires extensive debate between parties and the prosecutor.

Parole chiave

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public hearing requirement collective bargaining interpretation meal allowance obligation discretionary assessment remand for public hearing labor rights enforcement Cassation procedure rules restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 45 CCNL Enti Locali 14 settembre 2000
I dipendenti sostengono che l’art. 45 cit.
Art. 46 CCNL Enti Locali 14 settembre 2000
Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l’entesarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art.
Art. 1218 c.c.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6274/2023
Cass. n. 6274/2023; Cass.
Cass. n. 19115/2017
6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
Generato dall'IA
Ordinanza Interlocutoria — n. 20450/2025 — snciv
Cassation court remands case to lower court for public hearing on meal voucher entitlement interpretation.
Sentenza — n. 5477/2026 — snciv
Cassation court dismisses employee's claim for meal vouchers, ruling collective agreement grants only discretionary power to local entities.
Ordinanza — n. 23507/2022 — snciv
Cassation court dismisses claim for overtime pay for lunch breaks exceeding six hours under Italian labor law.
Ordinanza — n. 20068/2026 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal due to late filing and procedural nullity of lower court ruling.
Ordinanza — n. 20040/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding meal voucher monetization violation. The court rejects the complaint as inadmissible due to insufficient specificity and irrelevance to the lower court's decision. The ruling establishes that meal vouchers cannot be monetized by the administration to deny damages. Keywords: meal vouchers; public administration; specific grounds; inadmissibility; cassation; damages; good faith. situation_en: My client is the Agriento Municipality, represented by the extraordinary commissioner, and we are appealing a territorial court judgment that awarded damages to a group of employees for the loss of meal vouchers. The opposing party argues that the lower court violated the prohibition on monetizing these vouchers, claiming they are purely assistential and non-monetary. They contend that the court should have recognized the vouchers as a substitute for the canteen service rather than a payment. What can I do? Is this possible?

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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13761/2022 proposto da: Vincenzo Gasbarro ed Emma Lomartire, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Rana e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrenti- contro Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Romeo e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto n. 65/2022 pubblicata il 4 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 394/2017, ha accolto la domanda proposta da Vincenzo Gasbarro ed Emma Lomartire nei confronti del Comune di Manduria, diretta a ottenere la condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento di € 2.216,51 (Vincenzo Gasbarro) e di € 1.544,68 (Emma Lomartire) a titolo di equivalente economico dei buoni pasto dovuti nel periodo 1° febbraio 2007 e 28 febbraio 2012. Il Comune di Manduria ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, sez. dist.

Taranto, nel contraddittorio, con sentenza n. 65/2022, ha accolto. Vincenzo Gasbarro ed Emma Lomartire hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Manduria si è difeso con controricorsoe ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL comparto Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 e del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 citati. Osservano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente un obbligo del Comune di Manduria di predisporre un servizio mensa o di concedere dei buoni pasto e un corrispondente diritto soggettivo dei lavoratori. In particolare, le norme della contrattazione collettiva innanzi ricordate sarebbero state male interpretate dalla corte territoriale, che le avrebbe esaminate in maniera atomistica e non sistematica.

I dipendenti sostengono che l’art. 45 cit. riconoscerebbeai lavoratori il diritto al buono pasto tutte le volte che l’ente locale, comenel caso di specie, non abbia predisposto il servizio mensa. Rimarcano ulteriormente che la lettura sistematica degli artt. 45 e 46 del CCNL cit. offr irebbe riscontro a lla correttezza della lettura offerta , in quanto darebbe conto del diritto dei lavoratori al buono pasto nella ricorrenza delle condizioni (di articolazione dell’orario di lavoro) di cui al secondo comma dell’art. 45 cit. Rappresentano ancora l’erroneità del passaggio conclusivo della pronunzia in cui la corte territoriale, a completamento del percorso argomentativo, dopo averenegato il diritto ai buoni pasti, sul presupposto che all’erogazione degli stessi l’Ente locale dovesse provvedere previa valutazione del proprio assetto organizzativo e delle risorse disponibili, avrebbe affermato che la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore avrebbe potuto essere accolta solo se avesse dimostrato che, per gli anni in rilievo, il Comune aveva risorse disponibili per garantire il servizio mensa o, in alternativa, i buoni pasto.

I lavoratori ritengono che, invece, fosse il Comune, in ragione del principio c.d. della vicinanza dellaprova, a dovere provare l’impossibilità di predisporre il servizio mensa edi erogare i buoni pasto. 2.Queste essendo le doglianze articolate nel mezzo, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e comprensione della questione, va premesso il dato letterale di cui agli artt. 45 e 46 della normativa contrattualemenzionata. L’art. 45, commi 1 e 2, del CCNLEnti Locali del 14 settembre 2000 , rubricato “Mensa”, così dispone: “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previoconfronto con le organizzazioni sindacali.

Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore o non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per il recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”. Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l’entesarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art. precedente.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario di lavoro adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2”. 3.Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzione concerne, in primis, l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o“devono” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto.

In estrema sintesi, occorre valutare se l’istituzione del servizio mensa o - in alternativa - l’erogazione del buono pasto devono essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce , del proprio assetto organizzativo , oltre che del le proprie risorse economico finanziarie( non potendosi , quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista ) oppure se, per converso, l’erogazione costituisce, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali. 4.Tutte le censure articolate nel motivo, fra loro strettamente conness e in quanto volte a censurare l’interpretazione fornita dalla corte t erritoriale delle norme contrattuali innanzi richiamate, richiedono un esame in udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v.

Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017). P.Q.M La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica. Così deciso in