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Ordinanza — n. 20048/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding erroneous job profile indication in regional public competition band. Applicant claims wrong qualification; court upholds original dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20048/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Maria Letizia Molino against the dismissal of her claim for a specific job qualification. Molino argued that the regional competition band incorrectly listed her role, whereas regional law defined the position as a 'Technical Director' with higher pay. The appellate court had previously confirmed the dismissal, noting the band was valid for the purpose of the selection process despite the qualification discrepancy. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the applicant's alleged right was non-existent and the lower court's decision stood firm.

Regesto Legislator

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d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater; The court dismisses an appeal where the applicant contests a public competition band's job profile classification, finding no legal right exists if the band was valid for the selection process.

Parole chiave

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public employment law competition band validity job qualification classification regional administrative law dismissal of appeal judicial jurisdiction salary differential claim concorso amministrativo

Disposizioni normative citate

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d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
Cass., n. 4891/2018
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Testo completo

ARIA LETIZIA rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BONETTI, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec di quest’ultimo; -ricorrente - contro CITTA’ METROLOLITANA DI MESSINA, in persona del Sindaco pro- tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDELORO NANIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 222/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 303/2018; Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere - Oggetto: Bando di concorso – erronea indicazione profilo professionale RGN 26203/2021 Pag. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Maria Letizia Molino adiva il Tribunale di Messina esponendo di avere superato il concorso bandito dalla Provincia per un posto di “Direttore tecnico di riserva naturale, 8 qualifica funzionale ex d.P.R. n. 268/1987”, e di essere stata assunta con contratto individuale.

Assumeva, tuttavia, l'erroneità del bando atteso che la legge della Regione siciliana n. 98 del 1981, come modificata dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 1988, aveva individuato la qualifica di ‘Dirigente tecnico’ con funzioni di direttore tecnico di riserva naturale e chiedeva quindi l'attribuzione di detta qualifica di dirigente con le conseguenziali differenze retributive.

2. Il Tribunale, nel contraddittorio con la Provincia (che aveva, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito), con sentenza n. 2863/2008, rigettava nel merito la domanda. Proposto appello dalla lavoratrice, la Provincia regionale di Messina costituitasi ribadiva il difetto di giurisdizione e in subordine chiedeva il rigetto della domanda.

3. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 332/2013, riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina e dichiarava il difetto giurisdizione dell'A.G.O. in relazione alla domanda azionata dalla lavoratrice.

4. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 4891/2018, accoglieva il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente aveva censurato la statuizione sulla giurisdizione assumendo che non era stata ritualmente reintrodotta nel giudizio, mediante appello incidentale, la questione della giurisdizione, e che pertanto sulla giurisdizione del giudice ordinario si era formato giudicato interno, atteso che il Tribunale aveva deciso nel merito la controversia. RGN 26203/2021 Pag.

5. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Messina e nei confronti della Città Metropolitana di Messina (già Provincia Messina), la Corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale n. 2863/2008. Riteneva che, ferma la giurisdizione del Giudice ordinario, il bando, anche quanto all’inquadramento previsto, facesse stato ai fini dello stesso. Rilevava che, nello specifico, anche in sede di contratto individuale era stato indicato l’inquadramento previsto dal bando. Assumeva che il diritto soggettivo del vincitore del concorso potesse essere rivendicato solo in relazione alla qualifica i cui al bando, accetta con la stipula del contratto individuale. L’inoppugnabilità del bando impedival’inquadramento nella qualifica pretesa dalla ricorrente, non rilevando la asseritamente errone ità della qualifica attribuita. Rispetto alla qualifica pretesa (diversa da quella di cui al bando) non sussisteva alcuna posizione giuridica soggettiva piena ma al più un interesse legittimo.

4. Maria Letizia Molino ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

5. La Città Metropolitana di Messina ha resistito con controricorso cui ha fatto seguito memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 L.R. n. 98/81, 40 e 41 L.R. n. 14/88, 42, co. 1, L.R. 41/85; 3 L.R. n. 24/72 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che l’erroneità del bando precludeva che lo stesso potesse essere considerato vincolante come un’offerta pubblica. Individua tale erroneità nel fatto che la legge della Regione siciliana n. 98 del 1981, come modificata dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 1988, aveva individuato la qualifica di Dirigente tecnico con funzioni di direttore tecnico di riserva naturale. RGN 26203/2021 Pag. Assume che il bando, a fronte della prevista qualifica dirigenziale, non poteva prevedere una qualifica non dirigenziale (Direttore tecnico).

2. Il motivo è infondato. Rileva, nella fattispecie, che è stata effettuata una selezione per l’ottava qualifica (funzionario) e non per dirigente (v. infra). Inoltre, la ricorrente aveva stipulato il contratto individuale per tale qualifica. Evidentemente non può essere chiesto ex post l’inquadramento come dirigente che presuppone tutta un’altra tipologia di selezione (non può ridursi il tutto ad una ‘svista’ nel bando). La Molino era stata assunta dalla allora Provincia regionale di Messina per essere destinata alle riserve naturali “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’isola di Salina, “Laghetti di Marinello” e “Capo Peloro” per svolgere le mansioni e i compiti di cui alla tabella “A” allegata all’art. 39 bis L.R. n. 98/1981, aggiunto dall’art. 41 della L.R. nn. 14/1988 (Reclutamento del personale per la gestione delle riserve) e cioè come Dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva.

In conseguenza la Molino è stata nel corso del tempo inserita nel ruolo organico della Provincia come Direttore di Riserva naturale – ex VIII qualifica funzionale, attuale categoria D. Quanto alla formale posizione di “dirigente tecnico” di cui alla suddetta Tabella A va evidenziato che, essendo la suddetta Tabella antecedente all'attuale netta distinzione tra carriera direttiva e carriera dirigenziale, il riferimento ad un ruolo della carriera direttiva non possa che essere rapportato al personale che attualmente riveste il profilo di funzionario direttivo, poiché rappresenta il vertice della carriera predirigenziale.

Così ove il legislatore regionale ha fatto riferimento al personale delle province (art. 39 bis , comma 3) articolato - al momento dell'entrata in vigore della tabella A più volte citata - in otto qualifiche funzionali, più due qualifiche funzionali dirigenziali (cfr. art. 26, d.P.R. n. RGN 26203/2021 Pag. 347/1983), tale riferimento non può che essere inteso alla figura apicale non dirigenziale, e dunque alla 8a qualifica (oggi categoria D, come risulta dalla tabella C allegata all'accordo 31 marzo 1999, sulla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto degli enti locali), anche alla luce del titolo di studio richiesto (laurea) e delle funzioni assegnate al direttore della riserva.

Tanto evidenzia l’erroneità dell’assunto attoreo là dove presuppone una equiparazione tra qualifiche, funzioni e responsabilità che in realtà non ha alcun riscontro nei fatti.

3. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’ulteriore passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale ha affermato che la posizione della Molino era valutabile alla stregua di un interesse legittimo.

4. Il motivo è assorbito nel rigetto del primo. La ricorrente costruisce l’esistenza di un suo diritto sulla base del bando asseritamente non conforme alle previsioni di legge. Se, come detto, tale diritto non c’è la decisione non può che restare ferma.

5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti sia per la particolarità della situazione oggetto di causa sia perché, in sede di controricorso, la Città Metropolitana di Messina ha per lo più insistito sull’eccepito difetto di giurisdizione del G.O. incentrando le proprie difese su una questione sulla quale, come già affermato da Cass. n. 4891/2018, si era formato giudicato interno.

7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte, RGN 26203/2021 Pag. -rigetta il ricorso; -compensa le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam