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Ordinanza — n. 20032/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for seniority transfer after prior dismissal became final, barring circular employment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appellant's request to transfer seniority from a former employer to a new one following a collective dismissal. The lower courts held that the prior employment relationship definitively ended when the dismissal became final and unappealable, precluding any 'circular employment' scenario under Article 2112 of the Civil Code. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for maintaining previous working conditions were not met due to the lack of continuity in the employment bond.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 348 ter c.p.c.: When a prior employment relationship is definitively extinguished by a final dismissal judgment, the legal prerequisites for applying the circular employment scheme of Art. 2112 c.c. are absent, thereby barring the transfer of seniority to a new employer.

Parole chiave

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circular employment scheme transfer of seniority final dismissal judgment res judicata effect continuity of employment Article 2112 Civil Code collective dismissal attività lucrativa all'età pensionabile

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
4622/2019), l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell’azienda, presupposto che nel caso di specie manca;
Art. 2697 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 115 c.p.c.
il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che egli era stato assunto con contratto di lavoro stipulato in data 02/11/2012 ma con decorrenza 01/11/2012.
Art. 348 ter, ult. co., c.p.c.
doppia conforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quel
art. 2112 c.c
Assumeva che in realtà fra le due società era intervenuto un trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c.
art. 41 Cost
6 ha natura solo programmatica, in quanto diversamente opinando – ossia laddove si ritenesse un trasferimento d’azienda ex lege – si realizzerebbe un imponibile di manodopera contrario all’art. 41 Cost.;
artt. 2112 c.c
il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2112 c.c., 20, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4622/2019
12441/2018; Cass. n. 4622/2019), l’applicabilità dell’art.
Cass. n. 24803/2015
Cass. ord. n. 27941/2023
Il motivo è inammissibile per assoluta non pertinenza rispetto al decisum e quindi per la sua assoluta estraneità agli argomenti spesi dalla Corte territoriale per rigettare l’appello(Cass. ord. n. 27941/2023) 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25179/2021r.g., proposto Bruno Roberto, elett. dom.to in Via Forte Tiburtino n. 98, Ed. 16/A, Roma, presso avv. Stefano Morabito, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sidoti. ricorrente contro Servizi Ausiliari Sicilia soc.cons.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Alongi. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermon. 230/2021 pubblicata in data 23/03/2021, n.r.g. 785/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Roberto Bruno era stato dipendente di Multiservizi spa fino al 31/10/2012, quando era stato destinatario –insieme ad altri dipendenti – di un licenziamento collettivo. Era stato poi assunto da Servizi Ausiliari Sicilia scpa con decorrenza 01/11/2012. Assumeva che in realtà fra le due società era intervenuto un trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c. OGGETTO: cambio appalto -trasferimento d'azienda - accertamento - mantenimento dell'anzianità pregressa -condizioni Pertanto adìva il Tribunale di Palermo per ottenere l’accertamento del suo diritto al mantenimento, presso la nuova datrice di lavoro, dell’anzianità di servizio e quindi della retribuzione individuale di anzianità (c.d.

RIA) maturate presso la cedente, anche ai sensi dell’art. 2 del verbale sindacale allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 247 del 13/07/2012 e dell’art. 20, co. 6, L. reg. Sicilia n. 11/2010. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, evidenziando che il licenziamento era divenuto definitivo in virtù del rigetto della sua impugnazione pronunziato dapprima con ordinanza del 09/05/2013 e poi con sentenza n. 3701/2013, non reclamata, sicché il precedente rapporto di lavoro del ricorrente si era definitivamente concluso alla data di quel licenziamento del 31/10/2012.

Escludeva infine rilevanza al verbale allegato alla delibera di giunta regionale n. 247/2012 e all’art. 20 della legge regionale n. 11/2010, perché entrambi limitati alla garanzia del livello occupazionale, senza alcuna previsione in merito al mantenimento delle condizioni contrattuali precedentemente godute. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Bruno. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) la dedotta simulazione del licenziamento e la conseguente asserita superfluità di una sua impugnazione sono inconferenti, posto che l’appellante aveva tempestivamente impugnato il recesso datoriale e tuttavia la sua impugnazione è stata respinta con sentenza passata in giudicato;

b) l’atto risolutivo ha prodotto il suo effetto estintivo sul precedente rapporto di lavoro, sicché l’unico titolo del rapporto di lavoro con la nuova datrice di lavoro è rappresentato dal contratto stipulato nel novembre 2012, nuovo rispetto al precedente, sicché è infondata la pretesa di mantenere il trattamento economico di anzianità (RIA) precedentemente goduto;

c) come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 4598/2015; Cass.n. 12441/2018; Cass. n. 4622/2019), l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell’azienda, presupposto che nel caso di specie manca;

d) neppure è utile il richiamo all’art. 20 L. reg. n. 11/2010, poiché il suo co. 6 ha natura solo programmatica, in quanto diversamente opinando – ossia laddove si ritenesse un trasferimento d’azienda ex lege – si realizzerebbe un imponibile di manodopera contrario all’art. 41 Cost.;

e) trattasi dunque di una norma volta solo a giustificare il riordino delle società a partecipazione pubblica regionale;

f) questa interpretazione, già affermata in altre pronunzie, è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24803/2015;

g) le vicende che hanno interessato l’affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla S.A.S. scpa sono connotate dalla convenzione quadro stipulata in data 14/09/2019 fra detta società e la regione e in virtù di tale convenzione effettivamente la prima ha assunto quasi tutti i dipendenti della Multiservizi che prima svolgevano la medesima attività presso le strutture sanitarie regionali, secondo uno schema riconducibile anche all’art. 2112 c.c.;

h) tuttavia il presupposto di tale norma è pur sempre quello della sussistenza del rapporto di lavoro alla data del trasferimento, che invece nel caso in esame non sussiste. 4.- Avverso tale sentenza Bruno Roberto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 5.-Servizi Ausiliari Sicilia soc.cons.p.a. ha resistito con controricorso. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.

3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 32, co. 4, lett. c), L. n. 183/2010, 12 e 14 disp.prel.c.c. e della direttiva 2001/23/CE per avere la Corte territoriale applicato la decadenza prevista dall’art. 32 L. n. 183 cit. Il motivo è inammissibile per assoluta non pertinenza rispetto al decisum e quindi per la sua assoluta estraneità agli argomenti spesi dalla Corte territoriale per rigettare l’appello(Cass. ord. n. 27941/2023) 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta una manifesta contraddittorietà della motivazione spesa dalla Corte territoriale nella valutazione dell’impugnativa del licenziamento.

Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale non ha compiuto alcuna valutazione di quell’impugnazione, ma si è limitata a rilevare l’esistenza di un giudicato di rigetto. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2112 c.c., 20, co. 6, L. reg. n. 11/2010, nonché delle direttive 77/187/CE e 2001/23/CE per avere la Corte territoriale da un lato ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c., dall’altro esclusa la sua applicazione in conseguenza dell’intervenuto licenziamento ad opera di Multiservizi.

Il motivo è infondato. Il giudicato sulla legittimità del licenziamento intimato da Multiservizi spa ha determinato la definitiva estinzione del rapporto di lavoro originario. Pertanto è preclusa in radice la possibilità di configurare una vicenda circolatoria come quella delineata dall’art. 2112 c.c. (Cass. n. 4622/2019). In tal senso è la decisione impugnata, che pertanto risulta conforme a diritto. Peraltro la sentenza richiama la pronuncia del Giudice di legittimità (Cass.n. 24803/2015) sulla vicenda circolatoria in questione, attribuendo all’art. 20 della legge regionale n. 11 /2010 solo natura programmatica circa il trasferimento delle società “dismesse”, non vincolante ai fini del passaggio diretto.

Anche tale argomentazione, oltre alle ulteriori valutazioni in punto di recessodel precedente datore di lavoro (Multiservizi spa) definitivamente accertato come legittimo, hanno sostenuto il ragionamento nel Giudice di appello(in senso identico v. Cass. ord. n. 27941/2023). 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il rapporto di lavoro non aveva subìto alcuna soluzione di continuità.

Il motivo è inammissibile, perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.). 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che egli era stato assunto con contratto di lavoro stipulato in data 02/11/2012 ma con decorrenza 01/11/2012. Il motivo è infondato, poiché nella motivazionedella sentenza impugnata vi è la specifica considerazione di questo documento, ritenuto tuttavia inidoneo a superare l’effetto preclusivo derivante dal giudicato di rigetto dell’impugnazione del licenziamento del 31/10/2012. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provato il trasferimento d’azienda.

Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con cui i Giudici d’appello hanno ravvisato una vicenda che si è sviluppata effettivamente secondo lo schema delineato dall’art. 2112 c.c., ma di cui hanno escluso l’applicabilità a causa della mancanza del presupposto, ossia della persistenza del precedente rapporto di lavoro (Cass. n. 4622/2019), ormai definitivamente estinto mediante un licenziamento, sulla cui legittimità si era formato il giudicato. 7.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quel