Cassation court dismisses INPS appeal, allowing Fatigati's claim due to violation of adversarial principle from unnotified oral hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a disciplinary suspension, finding the lower court's decision null due to a procedural violation. The INPS argued the appellate court erred in assessing the severity of the employee's misconduct without requiring financial damage, while the employee claimed the oral hearing was held without notifying the INPS's defense. The court ruled that the failure to communicate the oral hearing date violated the constitutional principle of adversarial proceedings, rendering all subsequent acts void and necessitating the annulment of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 2 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The failure to notify a party of an oral hearing date violates the principle of adversarial proceedings, causing the nullity of all subsequent procedural acts and the annulment of the resulting judgment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18869-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente - contro FATIGATI NICOLANGELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA FILIPPA LEONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1972/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/01/2021 R.G.N.537/2019;
Oggetto DIFETTO DI CONTRADDITTORIO R.G.N.18869/2021 Cron. Rep. Ud.04/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Nicolangelo Fatigati, dipendente dell’INPS assegnato all’agenzia di Altamura, con il quale era stata chiesta la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese con privazione della retribuzione irrogatagli con determina del 2 agosto 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 7 lett. h), del Regolamento di disciplina.
2. La Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado annullando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, rilevando l’assenza del presupposto della gravità del danno conseguente alle condotte illegittime del dipendente.
3. Ricorre per Cassazione l’INPS con tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso il dipendente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli 2106 c.c., 2 comma 7 lett.
h) del Regolamento di disciplinaINPS in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 111, comma 7, Cost. in lettura integrata con l’art. 6 CEDU. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza del grave danno richiesto dall’art. 2 comma 7 del Regolamento di Disciplina nella misura in cui il giudizio sulla gravità degli addebiti non dipende dal valore del danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro in conseguenza delle condotte illegittime del lavoratore, ma dall’accertamento della gravità del fatto oggettivo contestato da valutarsi in relazione al valore sintomatico che lo stesso possa assumere rispetto a futuri comportamenti del lavoratore e quindi sulla fiducia che il datore di lavoro potrà nutrire nei suoi confronti.
2) Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 2 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. La censura deduce la nullità della sentenza della Corte territoriale e dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio. In particolare, la Corte di appello ha pronunciato la sentenza impugnata all’esito di udienza pubblica a trattazione orale, sebbene la cancelleria avesse comunicato alla difesa dell’INPS con PEC del 5/12/2020 la celebrazione dell’udienza a trattazione scritta ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020.
Risulta trascritta e depositata la comunicazione di cancelleria da cui risulta che la difesa dell’INPS è stata avvisata formalmente dell’udienza a trattazione scritta e che la decisione di trattare la causa oralmente in data 15/12/2020, viceversa, non è mai stata comunicata, tant’è che la stessa è stata discussa dalla sola difesa del Fatigati con richiesta di ammissione di ulteriore prova documentale e all’esito trattenuta in decisione dalla Corte distrettuale. (vedi PEC 17/12/2020 di comunicazione da parte della cancelleria all’avvocato Raffaele Tidone).
3) Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., 111 Cost e 6 CEDU. La Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la determinazione n. 617/2010 di definizione del procedimento disciplinare nella quale si fa espresso riferimento alla “mancata diligenza ovvero imperizia” del dipendente a prescindere dalla sussistenza del danno economico.
4) Va affrontato preliminarmente il secondo motivo di ricorso che ove ritenuto fondato ha carattere assorbente rispetto alle altre due censure, attesa la lamentata violazione da parte della Corte di merito del principio del contraddittorio. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di censura. Va al riguardo premesso che l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti. (cfr.
Cass Sez. 3, Ordinanza n. 11877 del 06/05/2025). Ciò posto, risulta in atti la mancata comunicazione alla difesa dell’INPS dell’udienza a trattazione orale che comporta la nullità di tutti gli atti processuali successivi per violazione del principio costituzionale del contraddittorio sancito dall’art.111, comma 2, Cost.. Tale vizio non può che determinare la nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti posti successivamente compiuti, con assorbimento degli altri motivi dicensura dedotti in tale sede. Va conseguentemente, disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, atteso che la mancata comunicazione dell’udienza a trattazione orale alla difesa dell’INPS non può che comportare la decorrenza del termine per impugnare dal deposito della sentenza in data 8/1/2021, piuttosto che da quello dell’udienza a trattazione orale in cui si è data lettura del dispositivo.
In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche sulle spese del