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Ordinanza — n. 19895/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses teachers' appeal claiming school meal service violates national guidelines and fails assistential purpose.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19895/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by school teachers inadmissible, upholding the lower court's ruling that the school meal service is an assistential benefit rather than a retributive right. The court rejected arguments alleging violations of national guidelines regarding meal composition and the lack of a second course, noting these were political directives without binding legal force. Consequently, the appeal was dismissed because the plaintiffs failed to prove the service was inadequate for its intended purpose of ensuring staff well-being.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 8 co. 6 legge n. 131/2003: Political guidelines issued by State-Region conferences lack binding legal force and cannot serve as the basis for cassation complaints alleging violation of primary or secondary law.

Parole chiave

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school meal service assistential benefit political guidelines cassation admissibility collective bargaining scope diritto all'istruzione primaria contributo di mantenimento cautelare obbligo di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
134 , le quali prevederebbero la somministrazione oltre che del primo, del contorno, del pane e della frutta anche del “secondo piatto”; 2.1 il motivo è inammissibileperché nella sostanza denuncia ex art. 360 n.
Art. 8 co. 6 della legge n. 131/2003
16.5.1996, dell’art.21 del CCNL 2006/2009, dell’art. 8 della legge n.
legge n. 4/1999
3 della legge n. 4/1999, dell’art.
art. 7 comma 41 del d.l. 95/2012
4/1999 e dell’art. 7 comma 41 del d.l.
art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut
artt. 115 c.p
il primo motivodenuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23303
la Corte lagunare, per quel che in questa sede rileva, esclusa l’inammissibilità della domanda di accertamento (e condanna) estesa anche al Comune a seguito delle difese del MIUR, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 23303 e Cass.
Cass. n. 31137/2019
23303 e Cass. n. 31137/2019) sulla natura assistenziale della mensa e del buono pasto ed ha sottolineato altresì che la disciplina collettiva applicabile alla fattispecie (art.
Cass. n. 11493
Cass. n. 15399/2018
Cass. n. 5102/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4559-2021 proposto da: SCIMONE MARIA AUSILIA, BIGI MONJA, BONATO ROBERTA, GOBITA ANTONELLA, MARTINES CLAUDIA, ONGARATO MICHELE, PANTAROTTO MARIA CRISTINA, ZENNARO ANNA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato RENATO SPERANZONI; -ricorrenti - contro COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMANTHA GIRARDI; -controricorrente - nonchè contro Oggetto Impiego pubblico Servizio di refezione Somministrazione pasto R.G.N.4559/2021 Cron. Rep. Ud.04/06/2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANGELO RONCALLI" di QUARTO D'ALTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 415/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 445/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:

1. con sentenza 14/12/2020 la Corte d’appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto degli originari ricorrenti (insegnanti della scuola dell’infanzia in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Angelo Roncalli” di Quarto d’Altino) alla fruizione di un pasto completo se in servizio durante la refezione scolastica degli alunni ed aveva condannato il MIUR, l’Istituto Comprensivo e il Comune di Quarto d’Altino, ciascuno per quanto di competenza, a somministrare un pasto composto da primoe secondo piatto, contorno , frutta e pane ;

2. la Corte lagunare, per quel che in questa sede rileva, esclusa l’inammissibilità della domanda di accertamento (e condanna) estesa anche al Comune a seguito delle difese del MIUR, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 23303 e Cass. n. 31137/2019) sulla natura assistenziale della mensa e del buono pasto ed ha sottolineato altresì che la disciplina collettiva applicabile alla fattispecie (art. 21 CCNL Comparto Scuola 2006/2009) , laddove attribuisce il diritto al “servizio di mensa gratuita”, non prevede il relativo controvalore e conferma la natura non retributiva ma di agevolazione assistenziale delservizio mensa medesimo, che è funzionale a garantire il benessere psico-fisico dei docenti e del personale ATA;

3. la Corte distrettuale ha aggiunto che gli appellati non avevano specificamente allegato e dimostrato che il servizio mensa offerto non era idoneo a soddisfare l’esigenza assistenziale per la quale lo stesso era stato istituito,ossia a garantire il benessere psicofisico del personale impegnato nel servizio di refezione: i lavoratorisi erano piuttosto limitati a far leva sulla circostanza che il pasto non era completo in mancanza di somministrazione della “seconda portata”;ha osservato, per completezza («ad abundantiam»),che il Comune aveva organizzato il servizio nei limiti dei fondi disponibili erogati dal Ministerosulla base della normativa tempo per tempo vigente;

4. il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, cui si oppongono con distinti controricorsi il Comune nonché il MIUR e l’Istituto Comprensivo. Considerato che:

1. il primo motivodenuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sotto il profilo della errata e falsa applicazione di tali disposizioni in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti,come affermato dalla Corte territoriale; i ricorrenti sostengono,in sintesi, che era pacifico tra le parti e peraltro confermato ex actis,«il contenuto del diritto al servizio di mensa gratuito da intendersi come somministrazione di pasti completi» e non di “mini pasti” come quelli forniti dopo il 2015; richiamano in proposito gli atti deliberativi adottati dall’ente locale edaddebitano alla Corte territoriale di avere deciso la controversia in violazione del principio di non contestazione; 1.1 il motivo è inammissibileperché sollecita un accertamento di merito sulle risultanze processuali di cui chiede di procedere a una sostanziale rilettura in senso difforme rispetto all’apprezzamento svolto dal giudice del merito, senza tuttavia censurarela statuizione (come sarebbe stato doveroso fare) sotto il profilo della violazione delle regole ermeneutiche ex art. 1362 s.c. e ss.; inoltre, il motivo nel suo sviluppo argomentativo mostra di non cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha riguardo, piuttosto che alla definizione dei concetti di “pasto completo” o “mini pasto”, all’adeguatezza del servizio rispetto alla funzione assistenziale propria dello stesso; quanto alla non contestazione, poi, questa Corte non ha mancato di precisare, con principio cui va data continuità, che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019);

2. con il secondo mezzosi denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 4/1999, dell’art. 1 del d.i. 16.5.1996, dell’art.21 del CCNL 2006/2009, dell’art. 8 della legge n. 131/2003, in relazione all’inesistenza, come affermata dalla Corte territoriale , di fonti normative che disciplinino il contenuto del diritto al servizio di mensa gratuito; la critica,al di là della formulazione della rubrica, è tutt a incentrat a sull’asserita violazione delle L inee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica approvate (fin dal 2010) dalla C onferenza unificata Stato-Regioni e pubblicate in G.U. 11 giugno 2010, n. 134 , le quali prevederebbero la somministrazione oltre che del primo, del contorno, del pane e della frutta anche del “secondo piatto”; 2.1 il motivo è inammissibileperché nella sostanza denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione di un atto amministrativo (o di indirizzo politico) che non rientra fra quelli di normazione primaria o secondaria rispetto ai quali è consentita la denuncia di violazione di norme di diritto nel giudizio di cassazione; le intese o gli accordi in sede di Conferenza Stato - Regioni o di Conferenza unificata hanno, invero, la finalità di garantire la leale collaborazione fra Stato e regioni e l’uniformità della legislazione regionale (v. art. 8 co. 6 della legge n. 131/2003): s i tratta , dunque, di atti di indirizzo politico privi in sé d ’ efficacia cogente salva (beninteso) la questione, c he non viene posta specificamente in questa sede, dell’incidenza degli stessi accordi in termini di limitazione dei poteri esercitati senza considerare gli atti di indirizzode quibus .

3. con il terzo, ed ultimo, mezzo si deduce violazione della legge n. 4/1999 e dell’art. 7 comma 41 del d.l. 95/2012, in relazione alla tesi, sostenuta dalla Corte territoriale,secondo la quale la quantificazione della spesa per l'erogazione della “seconda portata”del pasto sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva; si assume che il “contributo” finanziario, in quanto tale, non deve coprire necessariamente tutti i costi del servizio mensa che il Comune è tenuto ad istituire in modo comunque adeguato allo scopo; 3.1 il motivo, che investe esplicitamente (solo) la seconda ratio decidendi della pronuncia del giudice d’appello ( i.e., quella che poggia sull’utilizzo integrale da parte del Comune delle risorse stanziate dallo Stato atale scopo: argomento addotto in termini di mero rafforzamento del decisume solo «ad abundantiam»), diviene inammissibile ( cfr. fra le tante:

Cass. n. 11493 e n. 15399/2018 , Cass. n. 5102/2024 ) una volta che, con l’integrale reiezione dei precedenti due motivi , si consolida la prima ratio della decisione (i.e., sull’ assenza di allegazione e prova della inidoneità del servizio a soddisfare la funzione assistenziale sua propria di assicurare il benessere psico- fisico del personale);

4. conclusivamente, il ricorso è inammissibile; le spese di legittimità ‒ liquidate in dispositivo ‒ sono regolate secondo soccombenza. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida,in favore del MIUR e dell’Istituto Comprensivo, in €. 4.000,00 per compensi , oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, e , in favore del Comunedi Quarto d’Altino, in €. 4.000 ,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut