Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the National Social Security Fund for Commercial Doctors, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Bigazzi Paolo, had not engaged in any defensive activity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23807/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BIGAZZI PAOLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.322/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 23807/2024 Numero sezionale 622/2025 Numero di raccolta generale 19845/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 23807/2024 Numero sezionale 622/2025 Numero di raccolta generale 19845/2025 Data pubblicazione 17/07/2025