Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing INPS, had not responded to the lower court's proposal for case settlement, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and mutual cost compensation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14989/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro SASSONE LIDIA, elettivamente domiciliato in AOSTA VIA TORINO, 7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FANIZZI ALESSANDRA (FNZLSN72T63A326Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.582/2023 depositata il 29/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 14989/2024 Numero sezionale 621/2025 Numero di raccolta generale 19842/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della sostanziale novità della questione al momento del deposito del ricorso P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 14989/2024 Numero sezionale 621/2025 Numero di raccolta generale 19842/2025 Data pubblicazione 17/07/2025