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Decreto — n. 19833/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 19833/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the case under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs between the INPS and the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline mutual cost compensation procedural default Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15091/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -ricorrente- contro SACCO MARCO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA ACQUASANTA-TRAVERSA CAROLA, 1, presso lo studio dell’avvocato GRIPPA FEDERICA (GRPFRC74L59H703C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.612/2023 depositata il 28/12/2023 Numero registro generale 15091/2024 Numero sezionale 620/2025 Numero di raccolta generale 19833/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 15091/2024 Numero sezionale 620/2025 Numero di raccolta generale 19833/2025 Data pubblicazione 17/07/2025