Cassation appeal dismissed due to 40-day silence on proposal for case termination under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for case termination within the statutory 40-day period. The case involved an appeal by INPS against a lower court judgment regarding a dispute with Maria Roberta Memoli. The court ruled that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the mutual compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for termination of proceedings within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation judgment and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15523/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro MEMOLI MARIA ROBERTA, elettivamente domiciliato in AOSTA VIA TORINO, 7 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FANIZZI ALESSANDRA (FNZLSN72T63A326Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.605/2023 depositata il 05/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 15523/2024 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 19824/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 15523/2024 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 19824/2025 Data pubblicazione 17/07/2025