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Decreto — n. 19824/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence on proposal for case termination under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 19824/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for case termination within the statutory 40-day period. The case involved an appeal by INPS against a lower court judgment regarding a dispute with Maria Roberta Memoli. The court ruled that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and the mutual compensation of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for termination of proceedings within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation judgment and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction silence as waiver case termination proposal mutual cost compensation ripetibili dell'avvocato spese di difesa accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15523/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro MEMOLI MARIA ROBERTA, elettivamente domiciliato in AOSTA VIA TORINO, 7 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FANIZZI ALESSANDRA (FNZLSN72T63A326Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.605/2023 depositata il 05/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 15523/2024 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 19824/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 15523/2024 Numero sezionale 619/2025 Numero di raccolta generale 19824/2025 Data pubblicazione 17/07/2025