Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the National Pension Fund and a commercial doctor regarding a pension benefit, with the lower court having already issued a second-instance judgment. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to proceed, thereby terminating the case without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23706/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) -ricorrente- contro FALCHI PICCHINESI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Rimini Corso D'Augusto 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.256/2024 depositata il 07/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23706/2024 Numero sezionale 616/2025 Numero di raccolta generale 19791/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in ragione della tardività del controricorso (la notifica del ricorso è del 5 novembre 2024; il deposito del controricorso è del 20 dicembre 2024);
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 15/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 23706/2024 Numero sezionale 616/2025 Numero di raccolta generale 19791/2025 Data pubblicazione 17/07/2025