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Ordinanza — n. 19727/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding teacher bonus points for NHS service as distinct from state administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19727/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sara Scotti's appeal against the dismissal of her request to contest the denial of an additional bonus score for service at the Perugia Health Authority. The lower courts ruled that the relevant evaluation table excludes health service entities from the category of 'state administrations' required for the bonus. The court upheld this interpretation, noting that while the Health Service is public, the specific legal definition distinguishes it from the state administrations referenced in the decree.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001; Art. 360 c.p.c.: The court established that the decree's reference to state administrations does not encompass the National Health Service, as the cited law explicitly categorizes health service entities as distinct from state administrations.

Parole chiave

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public administration classification teacher bonus points health service entities state administration definition evaluation table interpretation administrative appeal dismissal statutory interpretation accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001
nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
165 del 2001 , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
d.m. n. 50 del 2021
art. 118 disp. att. c.p
13688), la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 16/05/2024, n. 13688
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3966/2024 R.G. proposto da Scotti Sara, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Sagnibene, con domicilio digitale legale -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito , Ufficio Scolastico Regionale p er l’Umbria, Istituto Comprensivo Perugia 13, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n.133/2023 depositata il 02/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto d a Sara Scotti avverso la sentenza di primo grado, che aveva pure rigettato la domanda formulata volta a contestare il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto dal d.m. n. 50del 2021 per il servizio prestato alle dipendenze della ASLdi Perugia.

2. La Corte territoriale ha osservato,in estrema sintesi, che la tabella di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione del punteggio in caso di servizio prestato alle «dirette dipendenze di amministrazioni statali degli enti locali e nei patronati scolastici». Ha, quindi, escluso che le aziende sanitarie possano essere ricomprese fra le amministrazioni in questione.

3. Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo.

4. Le amministrazioni sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo si denuncia la violazione del citato d.m. nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si sostiene che il decreto, nel richiamare le amministrazioni statali, abbia inteso riferirsi a tutte le amministrazioni ricomprese nel conto consolidato dello Stato, aggiungendosi che, in base al d.lgs. n. 165 del 2001, le aziende del servizio sanitario nazionale sarebbero incluse fra le amministrazioni dello Stato. 1.1.

Il motivo, in disparte l’inammissibilità perché nella sostanza censura l’interpretazione data dal giudice di merito alla tabella di valutazione dei titoli,che non hanno natura regolamentare, è infondato alla luce di quanto già affermato da questa Corte con precedente in termini (Cass. Sez. L, 16/05/2024, n. 13688), la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Inparticolare, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Peramministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivicompresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, leProvince, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, leistituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli entipubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziendee gli enti del Servizio sanitario nazionale››.

Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato , con conseguente infondatezza della denunciata violazione di legge.

2. In definitiva, il ricorso va rigettato.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensivadelle amministrazioni.

4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,