Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19717/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows teacher's appeal to count fixed-term service toward five-year tenure requirement for role mobility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19717/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Elisa Alberici's appeal against the Genoa Court of Appeal's dismissal of her request to count fixed-term contracts toward a five-year tenure requirement. While the first ground regarding new defenses was rejected as inadmissible, the second ground was upheld based on established precedent. The court ruled that the five-year period must include pre-role fixed-term service for the same job to ensure non-discrimination, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994; Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE: In matters of school mobility, the five-year tenure requirement for support teachers includes periods of fixed-term service for the same job to prevent discrimination.

Parole chiave

Generato dall'IA
school mobility tenure fixed-term contract recognition non-discrimination principle support teacher role administrative discrimination mobilità professionale collocabilità ridotta sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994
Ad analoga conclusione, ad avviso del Collegio,occorre pervenire con riferimento al disposto di cui all’art. 127, comma 2, del d.lgs.
Art. 345 c.p.c.
Il motivo è infondato poiché la prospettazione di ragioni per escludere la violazione del principio di non discriminazione secondo la disciplina applicabile integra una mera difesa in diritto, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, secondo comma, c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
345 e 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si assume che solo in grado di appello il Ministero aveva allegato quale ragione oggettiva l’esigenza di assicurare la tendenziale stabilità del contingente di personale assunto a tempo indeterminato nel ruolo dei docenti di sostegno.
Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE
Art. 12 d.P.R. n. 970 del 1975
comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R.
art. 118 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. L, 23/11/2023, n. 32632
Il motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte(Cass. Sez. L, 23/11/2023, n. 32632), che ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25566/2020 R.G. proposto da Alberici Elisa, rappresentatae difesa dall ’Avv. Michela Poletti, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Viscontin. 103, presso lo studio dell’Avv. Luisa Gobbi -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.566/2019 depositata il 31/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La C orte d’appello di Genova, riformando la sentenza d i primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da Elisa Alberici, che aveva agito in giudizio chiedendo che, ai fini della procedura di mobilità, venisse accertato di aver maturato il requisito del quinquennio di obbligatoria permanenza nel ruolo dei docenti di sostegno, come previsto dall’art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, in virtù del computo anche del servizio prestato sulla base di contratti a tempo determinato.

2. La Corte territoriale ha ritenuto,in sintesi, la misura giustificata da ragioni oggettiv e e , pertanto , ha escluso la configurabilità di una discriminazione a carico della docente in base alla clausola 4 dell’accordo quadroallegato alla direttiva 99/70/CE.

3. Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

4. Il Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, si osserva che il vizio di notificazione del ricorso (eseguita nei confronti dell’Avvocatura distrettuale) è stato sanato dalla costituzione dell’AvvocaturaGenerale, che ha eccepito la nullità al solo fine di affermare la tempestività del controricorso,che, dunque, non può essere ritenuto tardivo.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si assume che solo in grado di appello il Ministero aveva allegato quale ragione oggettiva l’esigenza di assicurare la tendenziale stabilità del contingente di personale assunto a tempo indeterminato nel ruolo dei docenti di sostegno. 2.1. Il motivo è infondato poiché la prospettazione di ragioni per escludere la violazione del principio di non discriminazione secondo la disciplina applicabile integra una mera difesa in diritto, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, secondo comma, c.p.c.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accodo quadroallegato alla direttiva 99/70/CE, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si assume, in sintesi, che la mancata valorizzazione del servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato implica violazione del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego e non risponde ad alcuna esigenza giustificativa, anche perché il vincolo non riguarda il medesimo alunno/studente disabile bensì la mera permanenza nel ruolo di sostegno. 2.1.

Il motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte(Cass. Sez. L, 23/11/2023, n. 32632), che ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 -che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni -va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE. 2.2.

Ad analoga conclusione, ad avviso del Collegio,occorre pervenire con riferimento al disposto di cui all’art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, che richiede la permanenza di cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno, per accedere al trasferimento al ruolo comune, quale norma denunciata nel presente giudizio, dovendosi computare nel quinquennio anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, per le ragioni già espresse nel citato precedente, la cui motivazione deve intendersi qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata la clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.

Né possono reputarsi tali le motivazioni addotte dall’amministrazione e recepite nella sentenza impugnata, che non valgono a differenziare, su base oggettiva, la mansioni svolte nel periodo a tempo determinato rispetto a quelle rese a seguito della immissione in ruolo, come pure illustrato nel precedente citato.

3. Pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvi a la causa alla Corte d’appello di Genova, cui demanda anche di provvedere alla regolazione d