Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the mandatory 40-day period. TRENITALIA S.P.A. filed the appeal against a lower court judgment involving POCCHIA ANDREA but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12352/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE VIA BAROZZI, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POCCHIA ANDREA, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE ZARA, 129/A, presso lo studio dell’avvocato ALOI DANIELA (LAODNL68M52C352P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.912/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 12352/2024 Numero sezionale 615/2025 Numero di raccolta generale 19647/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/07/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 12352/2024 Numero sezionale 615/2025 Numero di raccolta generale 19647/2025 Data pubblicazione 16/07/2025