Cassation appeal dismissed due to 40-day silence on settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. TRENITALIA S.P.A. filed an appeal against a Milan Court of Appeal judgment, while the defendants sought a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 946/2025 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COLOMBO CRISTINA, BUONSANTE FABIO, elettivamente domiciliati in MILANO VIALE BIANCA MARIA 18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P), CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.531/2024 depositata il 12/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 946/2025 Numero sezionale 614/2025 Numero di raccolta generale 19631/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/07/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 946/2025 Numero sezionale 614/2025 Numero di raccolta generale 19631/2025 Data pubblicazione 16/07/2025