Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Trenitalia S.p.A., did not act to preserve the case after the deadline expired, while the respondent, Borrello, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27132/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BORRELLO ARTURO FILIPPO QUARTO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA SAN PIO V 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARAPELLE ROBERTO (CRPRRT61M05L219Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.424/2024 depositata il 25/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 27132/2024 Numero sezionale 611/2025 Numero di raccolta generale 19611/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Roberto Carapelle. Così deciso in Roma, il 12/07/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 27132/2024 Numero sezionale 611/2025 Numero di raccolta generale 19611/2025 Data pubblicazione 16/07/2025