Social Security Fund appeal dismissed; Court upheld partial cost allocation despite total victory in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that allocated litigation costs despite the Fund's total victory in the second instance. The parties disputed whether the appellate court could adjust costs when one side won completely while the other lost partially on specific points. The court ruled that judges may re-regulate expenses based on the overall outcome of the entire lawsuit, not just individual claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The appellate court may ex officio re-regulate litigation expenses following a partial or total reform of the appealed judgment, distributing costs according to the overall result of the entire dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28547/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato SFERRAZZA MAURO unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, PASSARELLI MARIA -ricorrente- contro FORINA GIUSEPPE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1296/2022 pubblicata il 29/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.1296/2022 pubblicata il 29/07/2022, ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Giuseppe Forina; la controversia ha per oggetto il diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD per gli anni 1996 e 1998 e negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per gli anni dal 1999al 2002; il Tribunale di Foggia dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla reiscrizione negli elenchi OTD e accoglieva la domanda nella parte restante; la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda relativa agli anni da 1999 a 2002, compensava le spese dei due gradi di merito in ragione della metà ponendo la parte restante a carico dell’I.N.P.S.; per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, Forina è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata lo ha condannato al pagamento — sia pure parziale — delle spese e compensato metà di quelle di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’I.N.P.S. fosse totalmente vittorioso in appello ed in assenza di soccombenza reciproca tra le parti; secondo il costante orientamento di questa corte al quale si intende dare continuità, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 19/12/2024 n.33412); la corte territoriale ha regolato le spese di lite in conformità del principio di diritto sopra richiamato, avuto riguardo all’«esito complessivo del giudizio, che vede confermata la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere riguardo agli anni 1996 e 1998 in ragione del riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea da parte dell’INPS»; il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla sulle spese perché l’I.N.P.S. è rimasto intimato;
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma