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Ordinanza — n. 19582/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, exempting appellant from litigation costs due to lack of legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19582/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's rejection of Romano Rosa's appeal against INPS regarding unemployment benefits. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by ordering her to pay litigation costs despite her lack of legal interest in the dispute. The court agreed, ruling that the appellant is exempt from costs and ordering INPS to pay the litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: When a party lacks legal interest in the outcome of the proceedings, the lower court's imposition of litigation costs violates the principle of proportionality and must be set aside.

Parole chiave

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lack of legal interest litigation costs exemption unemployment benefits dispute procedural proportionality INPS administrative liability restituzione delle indennità di disoccupazione disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato pagamento delle rendite d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28811/2022 R.G. proposto da ROMANO ROSA, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato CICCONE VINCENZO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2952/2022 pubblicata il 07/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.2952/2022 pubblicata il 07/07/20220, ha rigettato il gravame proposto da Rosa Romano nella controversia con l’INPS; la controversia ha per oggetto l’accertamento della inesistenza dell’indebito con riferimento ai ratei di indennità di disoccupazione ordinaria e agli assegni per il nucleo familiare percepiti dal 31/05/2006 al 09/12/2006; il Tribunale di Nola rigettava le domande proposte dalla Romano; la corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la Romano al pagamento delle spese per il grado d’appello; per la cassazione della sentenza ricorre la Romano, con ricorso affidato a un unico motivo, INPS è rimasto intimato;

CONSIDERATO CHE con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; in calce al ricorso introduttivo la parte ricorrente ha formulato apposita dichiarazione conforme ai requisiti di forma e di contenuto previsti dall’art.152 cit.; la corte territoriale, nel regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza, ha violato la disposizione più volte citata, sussistendo tutti i presupposti per l’esenzione dal pagamento delle spese di lite; il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto; sussistono tutti i presupposti per la decisione della causa nel merito, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, e deve dichiararsi che Rosa ROMANO è esente dal pagamento delle spese processuali, giusta l’art.152 disp. att. cod. proc. civ.;

I.N.P.S. deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara ROMANO Rosa esente dal pagamento delle spese processuali. Condanna I.N.P.S. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Da distrarsi a