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Ordinanza — n. 19561/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appellate court's integral cost compensation due to lack of reciprocal loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19561/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Beatrice Pellegrini's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to fully compensate litigation costs between the parties. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the rule of reciprocal loss because the appellate court only partially granted her request while awarding her no costs. The Court ruled that since the appellant's claim was only partially accepted, reciprocal loss did not exist, making the integral cost compensation a violation of the relevant Civil Procedure Code article.

Regesto Legislator

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Art. 92 comma 2 c.p.c.; In cases of partial acceptance of a single claim, reciprocal loss of costs is absent, precluding the condemnation of the winning party to pay the losing party's costs.

Parole chiave

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partial acceptance of claim reciprocal loss of costs Civil Procedure Code litigation cost allocation appellate court error cost compensation rules partial judgment outcome incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Sostiene che la motivazione della compensazione integrale delle spese di lite basata sulla reciproca soccombenza, violava l’art. 92 comma 2 c.p.c.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 92 comma 2 c.p
Sostiene che la motivazione della compensazione integrale delle spese di lite basata sulla reciproca soccombenza, violava l’art. 92 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 32061/2022
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass.
Cass. n. 33645/2024
sez. un. n. 32061/2022
sez. un. n. 32061/2022, Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24571-2022 proposto da: PELLEGRINI BEATRICE rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO MURATORI, MAURO VAGLIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto spese R.G.N.24571/2022 Cron.

Rep. Ud.13/05/2025 avverso la sentenza n. 1551/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2022 R.G.N. 702/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del giorno 8.4.2022 n. 1551, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame di Pellegrini Beatrice avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’inefficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria quanto alla pretesa portata nella cartella n. -285000 finale, dichiarando per il resto il ricorso inammissibile, e per quanto interessa ancora nella presente sede, da una parte, compensando integralmente le spese di giudizio nei rapporti fra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate riscossione e, dall’altro, condannando la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’Inps, liquidate in complessivi € 1.200,00.

La Corte d’appello, da parte sua, ha rilevato che in relazione alla parte accolta dell’originaria domanda attorea, l’Inps era legittimato passivo, quale titolare del credito portato dalla cartella n. -285000 finale posta a base del preavviso di ipoteca (che portava un credito dichiarato, giudizialmente, definitivamente prescritto) e, pertanto, erroneamente aveva posto a carico della parte vittoriosa (sia pure parzialmente), le spese di lite che per la reciproca soccombenza determinatasi in primo grado, andavano integralmente compensate tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Pellegrini Beatrice ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inps non hanno spiegato difese scritte. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il ricorsoè denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello, pur avendo accolto la domanda (seppur subordinata) di parte appellante, così riforma ndo in parte la sentenza impugnata, aveva tuttavia compensato integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio di appello.

Sostiene che la motivazione della compensazione integrale delle spese di lite basata sulla reciproca soccombenza, violava l’art. 92 comma 2 c.p.c. (vigente ratione temporis: infatti, le ipotesi di deroga al principio di soccombenza si riferivano solo alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata e al mutamento della giurisprudenza). Il motivo èfondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass. 33645/2024).

Nella specie, la motivazione resa dalla Corte d’appello sulla soccombenza reciproca è errataperché non tiene conto del fatto che in appello si discuteva solo di spese e la Corte del merito aveva sia riconosciuto la solidarietà tra agente della riscossione e Inps quale ente impositore e sia aveva disposto la compensazione del le spese di primo grado , come richiesto dall’appellante, seppure in via subordinata; quindi, la decisione della Corte territoriale ha violato il disposto dell’art. 92 comma 2 c.p.c., vigente ratione temporis, c he prevede come ipotesi di possibile compensazione delle spese, oltre all’ assoluta novità della questione controversa e il mutamento della giurisprudenza, la soccombenza reciproca, che nella specie, come detto è insussistente.

Ne consegue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione del la sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini la questione della compensazione delle spese del secondo grado di giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Cor