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Ordinanza — n. 19557/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific documentation regarding notification and prescription exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19557/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to reproduce specific documents and pleadings supporting their claims. The appellant argued that prior notifications were invalid due to errors in PEC addresses and that copies were not conforming, while also raising issues of prescription and lack of evidence. The court rejected these arguments because the cassation petition did not include the necessary original notifications, copies of disputed documents, or a detailed reproduction of the lower court's proceedings on these specific points.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 156 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 27/01/1963; Art. 2719 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity if the appellant fails to reproduce the specific documents and pleadings relied upon in the lower courts regarding notifications, evidence conformity, or prescription defenses.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal reproduction of documents PEC notification validity prescription defense iscrizione di un'ipoteca legale cartella ipotecaria documentale notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
Art. 156 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'articolo 26 del D.P.R.
Art. 26 D.P.R. 27/01/1963
Art. 2719 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
6.- Non esiste nemmeno la violazione dell'art. 116 c.p.c. relativamente all’eccezione di disconoscimento, posto che la violazione dell’art.116 c.p.c.
art. 156 c.p
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c.
articolo 2719 c.c
2.- Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 2719 c.c.
articolo 116 c.p
e dell'articolo 116 c.p.c.
articolo 112 c.p
3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24650-2022 proposto da: IMMOBILIARE F.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE GALLONI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.24650/2022 Cron.

Rep. Ud.29/04/2025 avverso la sentenza n. 3967/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 484/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma con la sentenza in atti ha rigettato l'appello svolto da Immobiliare FP Srl avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0972018146000301705 per l'omesso pagamento, tra l'altro, dell'avviso di pagamento n. 39720140033412360000 per l'importo complessivo di euro 8715,60.

La Corte d'appello in particolare ha rigettato tutte le eccezioni relative al difetto di notifica dell'avviso dell'iscrizione di ipoteca, in quanto l'indirizzo PEC utilizzato sarebbe stato erroneo e non sarebbe stato riconoscibile l'indirizzo PEC del mittente, ed ha pure respinto l'eccezione relativa al disconoscimento della documentazione prodotta in copia . Avverso la pronuncia ha proposto il ricorso per cassazione immobiliare FP Srl con tre motivi di ricorso. ADER Agenzia delle Entrate Riscossione si e' costituita nella causa per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

INPS ha depositato procura speciale. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'articolo 26 del D.P.R. per avere la Corte d'appello respinto la reiterata eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici, pur risultando assolutamente pacifico come tali notificazioni fossero tutte provenienti da casella PEC non iscritta in alcun elenco ufficiale ed in mero file PDF privo di firma.

Nel caso in oggetto l'eccezione della ricorrente aveva riguardato gli atti prodromici mai ricevuti, asseritamente inoltrati da PEC, pacificamente non istituzionale. 2.- Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 2719 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente inefficace l'eccezione di disconoscimento della conformità all'originale delle copie ex adverso prodotte, pur riconoscendo l'assenza della necessità di vincoli di forma. 3.- Con il terzo motivo si sostiene la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello omesso l'esame dell'eccezione di Immobiliare FP Srl relativa tanto alla sussistenza di alcuna prova in ordine alla fondatezza della pretesa vantata, tantomeno nella lauta misura di cui all’atto impugnato quanto relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale. 4.-Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità posto che non riproduce e non indica i documenti relativi alle notificazioni ed agli atti su cuiesso si fonda.

La ricorrente non ha riprodotto anzitutto le notificazioni e non ha prodotto e riprodotto le copie che ha disconosciuto. Nel ricorso per cassazione non si trascrive né il ricorso in primo grado, né quello in appello relativamente alle eccezioni di inesistenza della notifica e di prescrizione del tutto genericamente richiamate. 5.-La dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. postula l'esatta individuazione delle domande e delle eccezioni formulate in primo grado e reiterate in secondo grado. 6.- Non esiste nemmeno la violazione dell'art. 116 c.p.c. relativamente all’eccezione di disconoscimento, posto che la violazione dell’art.116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo il prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile alla stregua di una prova legale.

La censura non si confronta nemmeno col decisum che aveva ritenuto la relativa eccezione del tutto generica. Ed era onere del ricorrente quanto meno riprodurlanel ricorso. 7.- Anche la questione di prescrizione non è in alcun modo documentata erisulta attinente con l’accertamento di merito, la cui contestazione è inammissibile inquesta sede di cassazione . 8 Del pari inammissibile è il terzo motivo che nel lamentare l’omesso esame non riproduce né il ricorso in primo grado né il ricorso in appello. 9.- In base alle argomentazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo gli intimati compiuto attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’ar