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Ordinanza — n. 19553/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against labor inspector ruling on workplace inspection in private residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19553/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Coppi against a lower court decision upholding a labor inspection order. The appellant argued the inspection violated privacy rights and failed to properly evaluate photographic evidence regarding the location's accessibility. The court ruled that construction sites remain subject to inspection powers even if located within private residences, rejecting claims of procedural nullity or omitted fact assessment.

Regesto Legislator

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Art. 13 L. 689/1981; Art. 360 c.p.c.: Labor inspections retain full authority over private residences when conducted on construction sites, and appeals cannot challenge factual assessments of public exposure absent specific statutory violations.

Parole chiave

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labor inspection powers private residence privacy construction site access procedural nullity appeal omitted fact assessment sanzione disciplinare motivi di cassazione ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 13 L. 689/1981
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
3.-Con il terzo motivo ex art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
3.-Con il terzo motivo ex art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
3.-Con il terzo motivo ex art. 360 n.
Art. 111 Cost.
Art. 132 c.2 n.4 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’a
artt. 111 Cost
4 si deduce la violazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. penale n. 7455/2009
Cass. n. 8053/2014
Cass. n. 8054/2014
Cass. n. 22232/2016
Cass. n. 12351/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16459-2022 proposto da: COPPI ANTONIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ADOLFO GIANFREDA; -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 502/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 345/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N.16459/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in atti, accogliendo l'appello proposto dal Ministero delle politiche sociali e del lavoro e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce in riforma dell'impugnata pronuncia ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.522/2017 emessa dall'Ispettorato territoriale di Brindisi nei confronti di Coppi Antonio Michele. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Coppi Michele Antonio con tre motivi ai quali hanno resistito con controricorso Ministero delle politiche sociali e del lavoro e dall' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce.

Il ricorrente ha depositato memoria prima dell’udienza. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo ex art 360 n. 4 si deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.2 n.4 cpc, nullità della sentenza impugnata. La Corte di appello avrebbe motivato in modo apparente e perplesso la decisione motivando “per relationem” ad una sentenza penale non pertinente. 2.- Con il secondo motivo si sostiene ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 13 L. 689/1981, 115 e 116 c.p.c. posto che la Corte avrebbe errato laddove ha escluso la violazione del divieto di accertamento presso privata dimora. 3.-Con il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. si deduce l’omessa valutazione delle produzioni fotografiche e le affermazioni degli ispettori, le quali avrebbero permesso di rilevare che il luogo dove è avvenuto l’accertamento non è un luogo esposto al pubblico 4.- I motivi di ricorso possono essere valutati unitariamente per connessione e devono essere disattesi.

La Cortedi appello ha affermato che il controllo ispettivo fosse avvenuto in un’area liberamente accessibile destinata a cantiere edile che, in conformità a quanto stabilito da Cass. penale n. 7455/2009, non può essere qualificato come luogo di privata dimora; ed ha aggiunto che escludere i controlli in un cantiere edile metterebbe l’ordinamento in contraddizione con sé stesso. 5.- Ciò posto nella impugnata sentenza non esiste alcuna violazione di legge né sostanziale né processuale essendo la decisione del tutto conforme al diritto. 6.- Per quanto riguarda il vizio di motivazione basti osservare che con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 le Sezioni Unite hanno precisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". La motivazione apparente, che determina nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo, è quella che non consente di percepire il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.

Cass. n. 22232 del 2016; Cass. n. 12351 del 2017). Tutte ipotesi che esulano dal caso di specie in cui la Corte ha motivato la propria decisione in modo logico ed esaustivo. 7.- Inoltre risulta del tutto rispondente all’ordinamento la tesi secondo cui nessun cantiere edile può essere sottratto al controllo ispettivo previsto dall’ordinamento, quand’anche insista in una area di privata dimora, posto che l’art.13 della legge 689/1981 prevede che è sempre fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti. 8.-Le censure sulla valutazione dei fatti (essere o meno il luogo visibile o esposto al pubblico) riguardano invece questioni relative all’accertamento concreto e non sono deducibili in cassazione se non gli stretti limiti residui di cui all’art 360 n. 5 cpc relativamente all’omessa valutazione di fatti decisivi discussi tra le parti e rispetto a cui non è di per sé rilevante la denuncia in termini di omessa valutazione della prova quando lo stesso fatto principale è stato invece consideratodai giudici di merito . 9.- In base alle argomentazioni svolte il ricorso deve essere complessivamente rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’a