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Ordinanza — n. 19535/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by settlement agreement and mutual withdrawal of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement and mutually withdrew their appeal. Although the lower court had previously rejected the workers' claims for contractual indemnity against the company, the dispute was resolved via a transactive accord. Consequently, the statutory conditions for process extinction were met, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement and mutually withdraw the appeal, the process is extinguished without the need to determine litigation costs or uniform contribution.

Parole chiave

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process extinction settlement agreement mutual withdrawal cassation appeal litigation costs calcolo dell'indennità risarcitoria restituzione delle indennità di disoccupazione indennità in caso di maternità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, ne
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24378-2020 proposto da: PARIOTA DOMENICO, SPARICE ANNA, CORSO RAFFAELE, IANNOTTA IMMACOLATA, PASSARO ROSA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; -ricorrenti - contro ALMA MATER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY n. 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DI SALVO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO GIACOMARDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositata il 28/01/2020 R.G.N. 1520/2016;

Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N. 24378 /20 2 0 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 194/2020, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da Domenico Pariota, Anna Sparice, Corso Raffaele, Immacolata Iannotta e Rosa Passaro nei confronti dell’Alma Mater S.p.a. dirette ad ottenere la condanna della società al pagamento, in loro favore, delle somme dovute a titolo di indennità contrattuale per il periodo 1.1.2006 –31.8.2010; cheavverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo e compensazione integrale delle spese di lite; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, ne