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Ordinanza — n. 19533/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as process extinguished by settlement agreement under Article 390 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19533/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement on December 9, 2024, during the proceedings. The appellant, Arechi Multiservice S.p.A., had sought to overturn a lower court ruling awarding variable production bonuses to numerous workers, but the opposing parties did not actively defend the case. The court ruled that the conditions for process extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure were met, resulting in the dismissal of the appeal without further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement during the course of litigation, the process is extinguished pursuant to Article 390 of the Code of Civil Procedure, terminating the appeal without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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process extinction settlement agreement cassation appeal Article 390 CPC labor dispute variable bonuses extinguished proceedings riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chegli intimati non hanno svolto attività difensiva; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21544-2020 proposto da: ARECHI MULTISERVICE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI n. 13/C presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALFIERI (STUDIO O ADVISORY), rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CRISCI; -ricorrente - contro AUTUORI VINCENZO, AVERSA NICOLA, CARDAROPOLI VITTORIO, CORSIERO CARMINE, COZZA GERARDO, D'AVICO ANTONIO, DE SIO ALFONSO, DE SIO CARMINE, GALBINI FILIPPO, IMPERATO MATTEO, LAMBIASE AGOSTINO, MORMORA LUIGI, MEMOLI MATTEO, PICARIELLO VINCENZO, PRATO DOMENICO, RAGONE RAFFAELE, SCANNAPIECO CIRO, TREZZA VINCENZO, VIVIANI CIRO, ZURLO VINCENZO; -intimati - Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 21544 /20 2 0 Cron.

Rep. Ud.19/03/2025 avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 728/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 726/2019, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, condannava l’ARECHI MULTISERVICE S.p.a. al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicati, della somma di euro 260,00 detratte le somme percepite a titolo di premio di produzione in quota variabile, oltre accessori con decorrenza dall’1.7.2014, a titolo di elemento perequativo di cui all’art. 13 CCNL di categoria; che avverso tale sentenza l’ARECHI MULTISERVICE S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chegli intimati non hanno svolto attività difensiva; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della società per essere stata la controversia conciliata con un accordo sindacale del 9 dicembre 2024; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell