Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19526/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by joint settlement agreement under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19526/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement during the proceedings. The appellant, Poligrafici Editoriale S.p.A., had challenged a lower court ruling that classified a journalist as a professional editor under specific collective bargaining agreements. The court noted that the joint declaration of withdrawal and acceptance of the settlement satisfied the conditions for process extinction under Article 390 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement and jointly declare the withdrawal of the appeal, the process is extinguished without the need to determine litigation costs or impose a uniform contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement process extinction joint withdrawal cassation appeal litigation costs civil procedure code transactio segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 comma quarto c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11681-2020 proposto da: POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ALVARO; -ricorrente - contro LEONCINI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MORI POMETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 753/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 947/2018;

Oggetto Qualifica – mansioni- rapporto privato R.G.N. 11 681 /20 2 0 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 753/2019, la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Siena che aveva accertato il diritto di Antonella Leoncini -giornalista pubblicista ex art. 36 CCNLG, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) presso la Redazione di Siena della Poligrafici Editoriale S.p.a.-all’inquadramento a far data dal 23.3.2015 quale giornalista redattrice professionista ex art. 1 CCNLG, con condanna della società al relativo inquadramento ed ad ogni conseguente trattamento, oltre che al pagamento delle relative differenze retributive, nella misura ridotta in corso di causa conformemente all’orario part-time, oltre accessori; che avverso tale sentenza la Poligrafici Editoriale S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,