Cassation court allows partial claim for one-time fee, ruling it must be proportional to tenure under collective agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the employer's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision, which had reduced a one-time fee to match the employees' tenure. The court held that the fee must be paid in full by the employer at the time of the collective agreement's signing, not prorated for prior employers. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new examination of the specific amounts due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 360 bis c.p.c., n. 1: The one-time fee under the collective agreement must be paid in full by the employer holding the contract at the time of signing, as prorating it for periods worked under previous employers contradicts the fee's purpose of compensating for the cost of living increase during the contract gap.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11357-2020 proposto da: PULITORI ED AFFINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, MATTEO SILVESTRI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO QUARTO, unitamente agli avvocati MARCO PATI CLAUSI, MICHELA BANI; -ricorrente - contro ALIBALI ZEQUIR, BATTISTELLI CLEMENTE, CATONI PIETRO, MANDOLESI AGOSTINO, PROFETA GIUSEPPE, RODRIGUEZ M. YUNIA AMPARO, SCANDI MAURO, VASSELLI LUCA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE n. 69, presso lo studio dell'avvocato ROSALIA MANGANO, che li rappresenta e difende;
Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 11357 /20 2 0 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 -controricorrenti - avverso la sentenza n. 304/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/09/2019 R.G.N. 549/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 304/2019 la Corte di appello di Brescia ha respinto il gravame proposto dalla Pulitori ed Affini S.p.a. nei confronti della pronuncia del Tribunale della stessa sede che, in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso contro la società su ricorso dei lavoratori in epigrafe indicati, aveva accertato il diritto di questi ultimi all’una tantum nella misura intera, per come prevista dal CCNL Mobilità -Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, a copertura della vacanza contrattuale relativa al periodo 1.1.2009 – 31.8.2012.
2. I giudici di seconde cure, premesso che la Pulitori ed Affini S.p.a. esercente l’attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione etc., a decorrere dall’1.3.2012 (data di assunzione dei lavoratori a seguito di cambio appalto) si era aggiudicato l’appalto con la committente Grandi Stazioni S.p.a. avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di pulizia presso la Stazione ferroviari di Roma termini, hanno evidenziato che in data 20 luglio 2012 era stato sottoscritto il nuovo CCNL di settore che all’AllegatoA aveva previsto un emolumento denominato “una tantum” e che la Pulitori ed Affini S.p.a. aveva provveduto a corrisponderlo ma lo aveva ridotto in proporzione al periodo in cui i dipendenti avevano lavorato presso di essa nell’ambito del periodo di riferimento preso in considerazione dalla norma collettiva; hanno, poi, specificato che, interpretando la disposizione pattizia, l’emolumento in questione andava erogato per intero dell’azienda che aveva in forza i lavoratori alla data di stipulazione del CCNL e che il riproporzionamento, cui faceva riferimento la previsione contrattuale, riguardava unicamente il caso in cui il lavoratore non avesse lavorato nel settore di operatività del CCNL: il tutto avvalorato da una serie di argomenti logici (carattere forfettario dell’una tantum, sussistenza del diritto dei lavoratori in forza all’azienda al momento della stipulazione che non consentiva alcun frazionamento).
3. Avverso la sentenza di secondo grado la Pulitori ed Affini S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.
4. La società ha depositato memoria.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato A del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviaria, in relazione all’art. 1362 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’unica azienda tenuta all’erogazione in misura integrale dell’una tantum fosse l’azienda presso cui i lavoratori prestavano la propria attività lavorativa al momento della stipula dell’accordo del 20 luglio 2012, escludendo invece il riproporzionamento rispetto ai mesi di effettivo servizio anche presso anche le società precedenti appaltatrici.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato A del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviaria in relazione all’art. 2094 cod. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che l’emolumento in questione aveva chiaramente natura retributiva, trattandosi di un adeguamento che (anche se in misura forfettaria e predeterminata) integrava ed adeguava alla “vacanza contrattuale” la retribuzione già percepita dai lavoratori nell’intero periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2012, alle dipendenze delle varie ditte che si erano succedute nella gestione dei servizi appaltati con la committente Grandi Stazioni S.p.a., per cui esso era dovuto solo se, nel suddetto periodo, con la destinataria della richiesta vi fosse stato uno svolgimento della prestazione lavorativa intima e connessa.
4. Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato A del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviaria in relazione all’art. 2112 cc e 29 della legge n. 276/2003, perché laCorte territoriale, con la sua statuizione, ha di fatto parificato la vicenda traslativa in esame, che era un cambio appalto, con la previsione di cui all’art. 2112 cod. civ.
5. I tre motivi, che per la loro connessione logico - giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati.
6. Il Collegio intende dare continuità alle numerose pronunce di legittimità intervenute sulla medesima vicenda, tra le quali Cass. nn. 36648/2022, 36652/2022, 36654/2022, 36775/2022, 36777/2022, 36778/2022, 483/2023, 484/2023, 485/2023, 486/2023, 1301/2023, 1304/2023, 6173/2023, 8490/2023, 17595/2023, 17790/2023, 17837/23, 17833/23, 22410/2023, le cui motivazioni qui si richiamano.
7. Invero, non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.
SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019);
8. Ebbene, su vicende che possono essere assimilate a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità una tantum«ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass.14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”».
Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.
9. Alla luce delle già indicate argomentazioni, deve rilevarsi che la gravata sentenza non è in linea con i principi sopra indicati, per cui i motivi di censura vanno accolti.
10. La sentenza deve essere cassata e, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto (individuazione della parte di indennità a carico della Pulitori ed Affini S.p.a per il periodo in cui i lavoratori sono stati alle sue dipendenze), la causa va rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in