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Decreto — n. 19429/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19429/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Trenitalia S.p.A., did not request a decision on the appeal after the deadline expired, whereas the respondents, Galimi and De Cristofaro, had previously submitted a settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court proposal for settlement within the prescribed period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure procedural default rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23442/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI N. 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GALIMI SALVATORE, DE CRISTOFARO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in MILANO viale Premuda 14, presso lo studio dell’avvocato QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P), CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.371/2024 depositata il 08/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 23442/2024 Numero sezionale 604/2025 Numero di raccolta generale 19429/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/07/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 23442/2024 Numero sezionale 604/2025 Numero di raccolta generale 19429/2025 Data pubblicazione 15/07/2025