Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenitalia S.p.A., had not acted after the lower court proposed a settlement, while the respondents, including Gentile Salvatore, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13893/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI N. 1 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENTILE SALVATORE, MASSACRA ANDREAS, TORTORICI DORIANA VITA, elettivamente domiciliati in MILANO VIALE BIANCA MARIA 18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F), CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.840/2023 depositata il 18/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 13893/2024 Numero sezionale 601/2025 Numero di raccolta generale 19426/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/07/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 13893/2024 Numero sezionale 601/2025 Numero di raccolta generale 19426/2025 Data pubblicazione 15/07/2025