Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prior fact-based argumentation in lower court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the contested legal issues were properly raised and argued before the lower courts. The appellant alleged violations regarding agricultural tax deductions and wage minimums but provided no evidence of how these specific factual arguments were presented in the prior proceedings. Consequently, the court ruled that the appellant bears the burden of proving the prior deduction of such questions, which was not met, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.: When a legal question involving a factual assessment is not addressed in the appealed judgment, the appellant must prove it was raised before the court of first instance; failure to indicate the specific act where the question was deduced renders the appeal inadmissible as a new issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28503-2019 proposto da: ORTOFRUTTICOLA TRINITA' DI ELIA MICHELE C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO MAZZELLA, FABRIZIO DI BIASE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente – nonché contro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - Oggetto Contributi previdenziali agricoli R.G.N.28503/2019 Cron.
Rep. Ud.08/04/2025 avverso la sentenza n. 750/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 375/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.3.2019, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da Ortofrutticola Trinità di Elia Michele C. s.r.l., ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dall’appellante avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti per lavoratori agricoli e, decidendo nel merito, ha comunque rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese del doppio grado; che avverso tale pronuncia Ortofrutticola Trinità di Elia Michele C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la S.C.C.I.
è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8.4.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto incontestato il presupposto del debito contributivo, ossia l’indebita fruizione degli sgravi sui lavoratori agricoli occupati per essere state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle dovute ai sensi del contratto collettivo provinciale di lavoro per la provincia di Foggia; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale considerato che, anche a voler ritenere applicabile in specie il contratto collettivo provinciale per la provincia di Foggia, l’importo dovuto per sgravi andava rimodulato in relazione agli operai effettivamente occupati con retribuzioni inferiori, giusta previsione dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989); che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che di tutte le circostanze di fatto indicate a pag. 7 del ricorso per cassazione (secondo cui, avendo “il CPL della Provincia di Foggia dell’8.1.2013” trovato applicazione “per i datori agricoli dei Comuni diTrinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia solo a decorrere dal 31.07.2013”, di talché “a far data dall’1.01.2013 e sino al 31.07.2013, per le aziende agricole operanti nei territori dei tre comuni su ricordati, vi [sarebbe] stato un periodo di vacanza dal contratto integrativo provinciale”, durante il quale avrebbero dovuto applicarsi “i minimi tabellari desumibili dal CCNL degli operai agricoli e florovivaisti”) la sentenza impugnata nulla dice, né è dato sapere come e in che modo esse sarebbero state veicolate nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio e riproposte in sede di gravame; che analoga lacunosità è dato riscontrare con riguardo al secondo motivo di gravame, non emergendo né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione dove e in che modo sarebbe stata sollevata nei precorsi gradi di merito la questione concernente l’applicabilità dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, che in punto di fatto presuppone la specifica individuazione dei lavoratori ai quali sarebbe stata corrisposta una retribuzione inferiore ai minimi dovuti e di quelli ai quali la retribuzione è stata invece corrisposta secondo i minimi dovuti; che, allorché una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, incorrendo diversamente nell’inammissibilità della censura in quanto questione nuova (così da ult.
Cass. n. 3473 del 2025); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,