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Decreto — n. 19359/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 19359/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Danilo Festa, sued Postes Italiane S.p.A. regarding a legal matter, but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the appellant's liability for litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for case definition constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings case definition proposal litigation costs allocation finzione di notifica postale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, anche a fronte dell’istanza di parte ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art.
Art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, anche a fronte dell’istanza di parte ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
2607/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 91 c.p
In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8388/2017
115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017;
Cass n. 25653/2020
Cass n. 25653/2020; Cass.n.
Cass.n. 23840/2024
25653/2020; Cass.n. 23840/2024).
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27152/2024R.G. proposto da: DANILO FESTA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Furcolo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Salonia, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2607/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, anche a fronte dell’istanza di parte ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017;

Cass n. 25653/2020; Cass.n. 23840/2024). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.